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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione VI: DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA |
Art. 43. (Regolamento facoltativo di competenza) |
Il provvedimento (1) che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito puo' essere impugnato (1) con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito. |
La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facolta' di proporre l'istanza di regolamento. |
Se l'istanza di regolamento e' proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza (1) che regola la competenza; se e' proposta dopo, si applica la disposizione dell'art. 48. |
(1) Comma modificato dall'art. 45 comma 6 - L. 69/2009 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009 ) |
Formulazione precedente alla legge 69/2009 |
Art. 43. (Regolamento facoltativo di competenza) |
La sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito puo' essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito. |
La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facolta' di proporre l'istanza di regolamento. |
Se l'istanza di regolamento e' proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza; se e' proposta dopo, si applica la disposizione dell'art. 48. |