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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione V: DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE, DELLA INCOMPETENZA E DELLA LITISPENDENZA |
Art. 37. (Difetto di giurisdizione) Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della
pubblica amministrazione o dei giudici speciali e' rilevato, anche d'ufficio, in qualunque
stato e grado del processo. (1) Comma abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218. |