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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione III: DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO |
Art. 26. (Foro dell'esecuzione forzata) Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e' competente il giudice del luogo
in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono
interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21. |