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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I: DEL GIUDICE

Sezione III: DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO

   

Art. 26. (Foro dell'esecuzione forzata)

Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e' competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21.
Per l'espropriazione forzata di crediti e' competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.
Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.

    
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