Art. 22. (Foro per le cause ereditarie)
E' competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:
1) relative a petizione o divisione di eredita' e per qualunque altra tra coeredi fino
alla divisione;
2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purche' proposte
entro un biennio dalla divisione;
3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall'erede, purche' proposte
prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;
4) contro l'esecutore testamentario, purche' proposte entro i termini indicati nel numero
precedente.
Se la successione si e' aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di
competenza del giudice del luogo in cui e' posta la maggior parte dei beni situati nella
Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei
convenuti. |