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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I: DEL GIUDICE

Sezione III: DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO

  

Art. 21. (Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie)

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonche` per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, e`
competente il giudice del luogo dove e` posto l'immobile o l'azienda. (1) Qualora l'immobile sia compreso in piu` circoscrizioni giudiziarie, e` competente il giudice della circoscrizione nella quale e` compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e` sottoposto a tributo, e` competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.
Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e' competente il giudice del luogo nel quale e' avvenuto il fatto denunciato.

(1) Periodo cosė sostituito dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

    
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