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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione III: DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO |
Art. 19. (Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute) Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, e'
competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E' competente altresi' il giudice del
luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a
stare in giudizio per l'oggetto della domanda. |