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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione III: DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO |
Art. 18. (Foro generale delle persone fisiche) Salvo che la legge disponga altrimenti, e' competente il giudice del luogo in cui il
convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo
in cui il convenuto ha la dimora. |