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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione II: DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE |
Art. 15. (1) (Cause relative a beni immobili) Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando
il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della
proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprieta'; per cento
per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al
diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause
relative alle servitu'. (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399. |