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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione II: DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE |
Art. 14. (Cause relative a somme di danaro e a beni mobili) Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si
determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di
indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. |