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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione II: DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE |
Art. 12. (Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni) Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla
risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del
rapporto che e' in contestazione. (1) Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353. |