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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I: DEL GIUDICE

Sezione II: DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE

   

Art. 12. (Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni)

Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione.
[Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso.] (1)
Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

(1) Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    
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