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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I: DEL GIUDICE

Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE

   

Art. 6.(Inderogabilita' convenzionale della competenza)

La competenza non puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.

    
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