Art. 4. (1) [(Giurisdizione
rispetto allo straniero)
Lo straniero puo' essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:
1) se quivi e' residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che
sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77, oppure se ha accettato la
giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati
all'estero;
2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di
cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi sorte o da
eseguirsi;
3) se la domanda e' connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure
riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei
quali il giudice italiano puo' conoscere;
4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene puo'
conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218. |