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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE |
Art. 2. (1) [(Inderogabilita' convenzionale della giurisdizione) La giurisdizione italiana non puo' essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, ne' di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente ne' domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto.] (1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218. |