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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I: DEL GIUDICE

Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE

 

Art. 1.(Giurisdizione dei giudici ordinari)

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

    
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