art. 55 bis - Mediazione (articolo inserito il 15 luglio 2011)
L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi
dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento
dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non
contrastino con quelle del presente codice.
I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di
adeguata competenza.
II. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti
professionali con una delle parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi
due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che
eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di
mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo
comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere
rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento
stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che
esercitino negli stessi locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione
abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo
abbia sede presso l’organismo di mediazione.
------------
L’art.60 della legge 18 giugno 2009 n.69 delegava il Governo ad adottare uno
o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in
ambito civile e commerciale; tra i principi ed i criteri direttivi cui
attenersi nell’esercizio della delega vi era quello di “prevedere, nel
rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da
garantire la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità del conciliatore
nello svolgimento delle sue funzioni”.
Detto principio veniva tradotto ed attuato con le disposizioni di cui agli
artt. 3 (comma 2), 9 (commi 1 e 2), 10 (commi 1 e 2), 14 (commi 1 e 2 lett.
a,b,c) del D.Lgs.vo 4 marzo 2010 n.28 costituente “attuazione dell’articolo
60 delle legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” (pubblicato
nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010).
Il “regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di
iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco
dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità
spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo
4 marzo 2010, n.28”, approvato con D.M. 18 ottobre 2010 n.180, all’art.6
comma 4 prevede che “le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni
previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da
professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono
illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative
deontologiche. Il responsabile è tenuto ad informare gli organi competenti”.
Completa la griglia normativa fin qui succintamente richiamata, e sempre per
quanto concerne gli aspetti di rilievo ed interesse deontologico, l’art.4
dello stesso D.Lgs.vo 4 marzo 2010 n.28 che al comma 3 prevede: “All’atto
del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito
della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato
dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e
20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto.
In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra
l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene
l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto
introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata
allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma
1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.
Con riferimento a quest’ultima previsione la scelta del legislatore, che
coniuga alla mancata informazione all’assistito della possibilità di
avvalersi del procedimento di mediazione la sola “sanzione” civilistica
dell’annullabilità del contratto cosiddetto di patrocinio non configurando
espressamente una ipotesi di responsabilità disciplinare, non esclude che il
comportamento totalmente o parzialmente omissivo dell’avvocato, rispetto
alla previsione del modello normativo, possa ed anzi debba essere valutata
sul piano deontologico, con particolare riferimento ai canone di cui
all’art.40 del vigente codice.
Da ultimo con il decreto del Ministro della Giustizia 6 luglio 2011 n.145 (
pubblicato nella G.U. n.197 del 25 agosto 2011 ed entrato in vigore il 26
agosto successivo) si è varato il “regolamento recante modifica al decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n.180, sulla determinazione
dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli
organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione,
nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi ai sensi
dell’articolo 16 del decreto legislativo n.28 del 2010”.
L’art.3 di questo decreto n.145/2011, oltre ad avere introdotto la
mediazione/conciliazione cosiddetta “in contumacia” con l’inserimento, dopo
la lettera c) all’articolo 7 comma 5 del decreto n.180/2010, di una espressa
previsione al riguardo sub d), ha disposto, con l’aggiunta allo stesso comma
di una lettera e), che il regolamento deve, in ogni caso, prevedere “criteri
inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e
rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato,
desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta”.
Con l’art.2 dello stesso decreto n.145/2011 si è altresì previsto che la
lettera b) dell’articolo 4, comma 3, del decreto n.180/2010, sia sostituita
dalla seguente: “b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica
formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti
presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonché la
partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in
forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti
presso organismi iscritti”.
L’impianto normativo dell’istituto della mediazione/conciliazione è stato
interessato dall’ordinanza del TAR Lazio, Sezione I, del 12 aprile 2011,
n.3202/2011 con la quale è stata dichiarata rilevante e non manifestamente
infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art.5 del D.Lgs.vo 28/2010, comma 1, primo
periodo (che introduce l’obbligo del previo esperimento del procedimento di
mediazione in una delle materie indicate dalla norma), secondo periodo
(secondo cui il previo esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo
(secondo cui l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata
d’ufficio dal giudice), nonché dell’art.16 D.Lg.svo 28/2010, comma 1,
laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati a gestire il
procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati che diano
garanzie di serietà ed efficienza.
Le previsioni normative elevate a sospetto di incostituzionalità,
tralasciando gli altri pur pregnanti aspetti, inciderebbero, a giudizio del
TAR Lazio, in maniera non trascurabile sull’esercizio del diritto di difesa
(art. 24 Cost.) in quanto “ (…..) non garantiscono, mediante un’adeguata
conformazione della figura del mediatore, che i privati non subiscano
irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro
offerti in valutazione per assentire o rifiutare l’accordo conciliativo,
rispetto a quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in
giudizio”.
In altri termini, sarebbero stati trascurati e tralasciati dal legislatore
delegato, con gli artt. 16 del D.Lgs.vo 28/2010 e con l’art.4 del D.M.
180/210, i requisiti attinenti alla specifica professionalità
giuridico-processuale del mediatore, riassumibili nei concetti di competenza
e professionalità previsti dalla legge delega, sostituiti da quelli di
serietà ed efficienza non privilegiati dalla normativa primaria di carattere
comunitario e nazionale.1
In questo contesto, e nell’ambito del perimetro delineato dalla cornice
normativa di riferimento sopra richiamata, il Consiglio Nazionale Forense,
in attesa delle auspicate modifiche dell’istituto conseguenti anche
all’incidente di costituzionalità appena ricordato, ha ritenuto che la messa
a punto deontologica fosse in ogni caso un passaggio urgente ed ineludibile
per consentire ai Consigli degli Ordini il governo dell’istituto anche nei
suoi aspetti deontologici e nelle sue ricadute disciplinari.
Ciò nella consapevolezza che la funzione e l’attività dell’avvocato che
svolga la funzione di mediatore rientrino a pieno titolo nell’ambito
dell’attività professionale in senso proprio; del resto, anche a voler
propendere per una lettura diversa, le conseguenze non muterebbero alla luce
della circostanza che pure l’attività extra professionale rileva
deontologicamente se le modalità della sua realizzazione compromettano la
reputazione professionale e l’immagine della classe forense (art.5
cod.deont.).
Diversamente, si è ritenuto, allo stato, di non ravvisare la necessità e
l’urgenza di intervenire sui profili deontologici dell’avvocato che assiste
tecnicamente la parte nel procedimento di mediazione in quanto per quei
profili vale l’applicazione delle attuali e vigenti regole deontologiche
proprie dell’attività professionale in genere.
Tornando ai profili deontologici cui deve essere informata l’attività
dell’avvocato mediatore civile, l’opzione operativa che il Consiglio ha
ritenuto di sottoporre ai Consigli degli Ordini, per riceverne osservazioni
e suggerimenti, è stata quella della introduzione, nel codice deontologico,
di un apposito canone, risultando questa la scelta più coerente e congrua al
sistema e l’unica capace di dare ed assicurare uniformità ai rilevanti e
sensibili profili deontologici del nuovo istituto.
Su questa scelta vi è stata unanime condivisione da parte delle Istituzioni
forensi che hanno ritenuto di esprimere i loro pareri, pareri che si sono
diversificati unicamente per l’approccio all’impianto della nuova regola
deontologica, volendola alcuni informata a criteri di stretta e cogente
rigidità, desiderandola altri ispirata invece ad una impostazione meno
rigorosa e, come tale, si ritiene, capace di favorire l’affermarsi più
agevole nel mercato, e sul piano della concorrenza, di una figura di
avvocato-mediatore che non si trovi ad essere penalizzata, rispetto anche ad
altri soggetti professionali, da eccessivi vincoli di carattere
deontologico.
La scelta di fondo del Consiglio, all’esito dei ricordati pareri e degli
approfondimenti operati dalla Commissione Deontologia, è stata quella di
introdurre una equilibrata regolamentazione che, coerente con l’impianto del
vigente codice deontologico così come tradotto in diritto vivente dalla
produzione giurisprudenziale dei Consigli degli Ordini, dello stesso
Consiglio Nazionale e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, connoti
la peculiarità e specificità della funzione e del ruolo
dell’avvocato-mediatore, esaltandone, accanto alla qualità
1 Il Tribunale di Palermo –Sezione Distaccata di Bagheria –con ordinanza del
16 agosto 2011 ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una
serie di quesiti vertenti sulla interpretazione di alcune disposizioni della
direttiva 2008/52/CE, con riferimento ai requisiti di competenza e specifica
esperienza professionale del mediatore, ai criteri di competenza
territoriale, alla formulazione della proposta di conciliazione da parte del
mediatore.
Il 13 settembre 2011 è stata adottata una risoluzione del Parlamento europeo
sull’attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto
della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali
(2011/2026 (INI) ) tecnica dell’opera prestata, la cifra deontologica. E ciò
proprio in diretta saldatura con la necessità che i cittadini non subiscano
“irreversibili pregiudizi” dall’operato di una figura di mediatore mediocre
sul piano tecnico e debole nei presidi di carattere etico e deontologico.
Qualità tecnica (oggi vieppiù valorizzata dalle previsioni del D.M.
145/2011) e deontologica della figura dell’avvocato-mediatore come fattore
decisivo e vincente, e non certo penalizzante, nell’ambito di un mercato e
di una concorrenza fin troppo connotati da figure di mediatori eterogenee e
dai contorni e dai caratteri, tecnici e deontologici, spesso oltremodo
sfumati ed approssimativi.
L’art.55 bis, che segue, con un naturale parallelismo seppur nella
ontologica differenza dei due istituti, la norma in tema di arbitrato di cui
all’art.55 del vigente codice deontologico (e tale norma sarà oggetto di un
immediato intervento di modifica da parte del Consiglio per renderla
coerente ed omogenea alla novella rappresentata dallo stesso art.55 bis)
richiama nel suo incipit - utilizzando la stessa tecnica del rinvio che già
caratterizza il canone II dell’art.53 del cod.deont. per l’avvocato chiamato
a svolgere funzioni di magistrato onorario – il rispetto degli obblighi
dettati dalla normativa in materia, in particolare di quelli posti a
presidio dei requisiti di terzietà, indipendenza, imparzialità e neutralità
del mediatore, stabilendo altresì un criterio di prevalenza della normativa
deontologica rispetto a quella regolamentare dell’organismo di mediazione.
Ciò in coerenza alla stessa gerarchia imposta e voluta dall’art. 60 comma 2
lettera r) della legge 69/2009.
Se a violare gli obblighi previsti dalla normativa di settore per il
mediatore è un avvocato/mediatore civile ciò integra altrettante ipotesi di
illeciti deontologici valorizzabili dal Consiglio dell’Ordine per effetto
della stessa valutazione legale tipica di cui all’art.6 comma 4 del D.M.
180/2010, restando demandato al giudice disciplinare il solo compito di
graduare la sanzione in relazione alla fattispecie concreta sottoposta al
suo esame.
Il primo canone dell’art.55 bis, nel fare divieto all’avvocato di assumere
la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza, ne valorizza,
con l’intero apparato deontologico che è stato predisposto e previsto, quei
requisiti di professionalità che, così efficacemente sottolineati
nell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, non possono non
esprimersi non solo nella capacità di dominare e padroneggiare le essenziali
ed imprescindibili tecniche di mediazione, e le peculiarità di quest’ultime,
ma anche nella capacità, che si coniuga principalmente se non esclusivamente
con l’essere avvocato, di garantire “che i privati non subiscano
irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro
offerti in valutazione per assentire o rifiutare l’accordo conciliativo,
rispetto a quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in
giudizio”. Una lettura, quest’ultima, che, al di là degli stessi limiti,
invalicabili per la proposta di conciliazione del mediatore, e
normativamente previsti, dell’ordine pubblico e delle norme imperative,
vuole valorizzare lo status professionale dell’avvocato/mediatore che, nel
confezionare la proposta conciliativa ed ancor prima nell’accreditarla, deve
offrire e garantire alle parti una completezza degli elementi di valutazione
che non ometta l’informazione su alcunché di ciò che nel prosieguo potrebbe
essere suscettibile di essere evocato in giudizio.Una “offerta” ed una
“garanzia” che possono inquadrarsi nell’ambito della stessa responsabilità
sociale dell’avvocato chiamato a svolgere la delicata funzione di
compositore e/o facilitatore degli interessi delle parti e che troveranno
realisticamente ragion d’essere là ove i soggetti in conflitto non risultino
assistiti da legali, in un regime tuttora di assenza dell’assistenza tecnica
obbligatoria.
I canoni II e III dell’art. 55-bis sono posti a presidio degli obblighi di
imparzialità, indipendenza e terzietà dell’avvocato/mediatore civile, con un
particolare rafforzamento garantito dallo stesso richiamo alle previsioni
dell’art.815, primo comma, del codice di rito; il canone II, facendo divieto
di assumere la funzione quando vi siano delle evidenti ragioni di
incompatibilità con una attività professionale in corso o svoltasi
nell’ultimo biennio; il canone III, in coerenza alla latitudine del divieto
ricavabile dalla lettera dell’art.14 comma 1 del D.Lgs.vo 28/2010 (“ al
mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi
connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati…”),
rendendo chiaro che il divieto opera anche con riferimento a questioni
interessate da procedimenti di mediazione ormai esauriti.
L’estensione soggettiva ai professionisti soci o associati ovvero che
esercitino negli stessi locali dell’avvocato/mediatore civile è mutuata da
quella prevista dall’art.55 in tema di arbitrato (norma che, come si è
detto, dovrà essere oggetto di un rapido e congruo intervento apparendo,
diversamente, e contraddittoriamente, disassata rispetto a quella di nuova
introduzione) ritenendosi che l’attività di mediazione, pur non essendo
dotata di poteri decisori sulla fattispecie sottoposta alla cognizione (il
che è espressamente escluso dall’enunciazione dell’art.1 lett. b d.leg.vo
n.28/2010, riprodotta integralmente nell’art. 1 lett. d D.M. n.180/2010)
come avviene nel caso dell’arbitrato, si caratterizzi nondimeno -
nell’orientare e nel facilitare l’incontro delle parti su una ipotesi di
accordo amichevole e di risoluzione del contenzioso - per i suoi contenuti
valutativi e di giudizio della fattispecie concreta sottoposta all’esame del
mediatore. Da qui l’opportunità di presidiare e garantire comunque
l’attività di quest’ultimo sotto il profilo della imparzialità, della
terzietà e della equidistanza rispetto agli interessi delle parti coinvolte
nel procedimento di mediazione/conciliazione.
Il canone IV del nuovo art. 55-bis è quello che, in sede di consultazione
con le istituzioni forensi, ha registrato, più di ogni altro, una radicale
contrapposizione di vedute, l’una, come già si sottolineava, improntata a
criteri di ancor più stretta rigidità, rispetto alla formulazione del canone
poi adottata, l’altra contraria alla stessa previsione di inserimento del
canone.
La scelta che è prevalsa risponde al criterio, già adottato in fattispecie
analoghe (ed il richiamo va nuovamente, sia pure con i distinguo già
evidenziati, alla figura dell’arbitro), di tutelare anche l’apparenza della
terzietà ed indipendenza dell’avvocato-mediatore, quella terzietà ed
indipendenza che la disciplina del nuovo istituto introdotto dalla legge
n.69/2009 privilegia e sottolinea con particolare vigore là ove sembra voler
rafforzare quei concetti, anche sotto il profilo lessicale e terminologico,
con l’adozione del termine, indubbiamente meno tecnico, di neutralità.
Una “neutralità” che risulterebbe inficiata dalla circostanza che
l’avvocato-mediatore ospiti presso il suo studio la sede dell’organismo di
mediazione per il quale egli presta l’attività di mediatore. La contiguità,
spaziale e logistica, tra studio e sede dell’organismo costituisce fattore
in grado di profilare una ipotetica commistione di interessi, di per sé
sufficiente a far dubitare dell’imparzialità dell’avvocato-mediatore.
Ed è la stessa potenzialità e/o “pericolosità” della situazione a costituire
un attentato per l’apparenza della indipendenza e terzietà di quest’ultimo.
Nel diverso caso in cui l’avvocato accolga nel suo studio la sede di un
organismo di mediazione senza contemporaneamente farne parte quale mediatore
(e lo stesso è a dirsi per il caso inverso in cui ad essere ospitato sia
l’avvocato nella sede dell’organismo di mediazione) vengono in soccorso non
tanto i criteri appena richiamati della protezione del bene dell’apparenza e
dell’imparzialità e della terzietà (non svolgendo l’avvocato, in questo
caso, attività di mediatore) quanto quelli che si rifanno al divieto di
accaparramento di clientela previsto e sanzionato dall’art.19 del codice
deontologico. La contiguità o addirittura la sovrapposizione che così si
realizzerebbe tra lo studio legale e l’organismo di mediazione finirebbe per
integrare una indubbia situazione di potenziale accaparramento e/o sviamento
di clientela: l’avvocato ospitante od ospitato si troverebbe a godere di una
rendita di posizione volta ad acquisire come potenziali clienti coloro che
volessero sperimentare la mediazione o coloro che avessero frequentato
l’organismo con esito negativo sul piano della conciliazione.
La giurisprudenza del Consiglio Nazionale, in casi assimilabili a quello in
esame, giustifica e rende plausibile, in ossequio anche a quel principio di
coerenza di sistema richiamato all’inizio di questa relazione,
l’introduzione del canone così come formulato in sede di novella
deontologica.
Naturalmente saranno poi le circostanze del caso concreto, nella multiforme
varietà di situazioni che la realtà sempre offre e riserva, a consentire di
modulare, in sede applicativa, la novella deontologica nella maniera più
equilibrata ed appropriata.
Gli interventi operati sulla previgente formulazione dei canoni di cui agli
artt. 16 e 54 del cod. deont. hanno trovato generale ed unanime
condivisione, rispondendo, quello sull’art.16, alla intuibile esigenza di
evitare equivoci, sempre possibili anche se improbabili, derivanti da
coincidenze lessicali e terminologiche e risultando, l’integrazione di cui
all’art.54, del tutto plausibile e giustificata nell’ambito della
operatività cui l’avvocato è chiamato dall’applicazione dell’istituto della
mediazione/conciliazione.
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it