| art. 55 Arbitrato (articolo modificato con
delibera 27.01.2006)
L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il
proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga
con imparzialità e indipendenza.
I - L'avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti
professionali con una delle parti.
II - L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del
procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato,
ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni
rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere
il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
IlI - L'avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve
dichiarare per iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative
all'assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale,
commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve
specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare
l'incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione.
IV - L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento
in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da
influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione
del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte
le parti.
Precedente formulazione
art.55.Arbitrato
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di
indipendenza e imparzialità.
* I-Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità, l'avvocato non
può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, nè come come arbitro nominato
dalle parti nè come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una
delle parti in causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia. In
particolare dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti l'arbitro
nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne
venga richiesto.
* II-In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni
rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua
atonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento
dell'incarico. |