| art. 30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad
altro collega (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni
di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte
assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il
proprio credito, per ottenere l'adempimento.
Precedente formulazione
art.30.Obbligo di soddisfare le prestazioni procuratorie affidate ad altro collega.
Salvo diversa pattuizione (1) l'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro
collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a
retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
(1) Frase introdotta dalla delibera del CNF del 16-10-1999
Precedente formulazione dell'articolo
art. 30.Obbligo di soddisfare le prestazioni procuratorie affidate ad altro collega.
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni
procuratorie deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita. |