| art. 28 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata
con il collega (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e
comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate
con i colleghi.
I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato
perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle
prestazioni richieste.
III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra
colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al
professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di
riservatezza.
Precedente formulazione
art.28.Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e
comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
* I. - È producibile la corrispondenza intercorsa tra i colleghi quando sia stato
perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
* II. - È producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle
prestazioni richieste.
* III. - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra
colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al
professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di
riservatezza.
* IV. - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio
ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario. |