| art.27.Obbligo di corrispondere con il collega
[legale di controparte].
L'avvocato non puņ mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita
da altro legale.
* I. - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare
messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza puņ essere
indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza
al legale avversario.
* II. - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di
ricevere la controparte, sapendo che essa č assistita da un collega, senza informare
quest'ultimo e ottenerne il consenso. |