| art. 24 Rapporti con il Consiglio dell'ordine (articolo
modificato con delibera 27.01.2006 e 12.06.2008) L'avvocato ha il dovere di
collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia
richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il
dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua
conoscenzarelativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che
richiedano iniziative o interventi collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli
addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce
autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo
giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
II - Qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o
adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad
ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata
sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
IlI - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere
l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.
IV - Ai fini della tenuta degli Albi l'avvocato ha il dovere di
comunicare senza ritardo al Consiglio dell'ordine di appartenenza ed eventualmente a
quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali
e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e
anche recapiti professionali.
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Precedente formulazione
art.24.Rapporti con il Consiglio dell'ordine.
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza, o
con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali,
osservando scrupolosamente il dovere di verità.
A tal fine ogni iscritto è tenuto altresì a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza
relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano
iniziative o interventi collegiali.
* I. - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli
addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce
autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo
giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
* II. - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti,
notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega
tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la
mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
* III. - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere
l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della collettività
professionale. |