| art. 23 Rapporto di colleganza e dovere di difesa
nel processo.(articolo modificato con delibera 27.01.2006) Nell'attività
giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di
difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra
occasione di incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata
nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
IlI - II difensore, che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato, è tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il
mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla
parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d'ufficio per
l'attività professionale eventualmente già svolta.
IV - Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare con i difensori delle altre
parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte
assistita e nel rispetto della legge.
V - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in
ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune
assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
VI - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio
ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
Precedente formulazione:
art.23.Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo
In particolare, nell'attività giudiziale, l'avvocato deve ispirare la propria condotta
all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di
colleganza.
* I. - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra
occasione di incontro con i colleghi.
* II. L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di rinvio delle
udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano irrituali o ingiustificati e
comportino pregiudizio per la parte assistita.
* III. - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e
gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.
* IV. - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato è tenuto a comunicare
tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto.
* V. - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i difensori
degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse
della parte assistita e nel rispetto della legge.
* VI. - Nei casi di difesa congiunta, e' dovere del difensore consultare il proprio
co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui
con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale. |