| art. 22 Rapporto di colleganza (articolo
modificato con delibera 27.01.2006) L'avvocato deve mantenere sempre nei
confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I. L'avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine
alle sue richieste di informativa.
II. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti
attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per
iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
IlI - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La
registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti
i presenti.
Precedente formulazione
Titolo II - Rapporti con i colleghi - rapporti con il consiglio
art.22.Rapporto di colleganza in genere
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a
correttezza e lealtà.
* I. - L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa
del collega.
* II. - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei
confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la
pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato informare appena possibile il
Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei
confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano
esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche
successiva.
* III. - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La
registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti
i presenti. |