| art. 20 Divieto di uso di espressioni sconvenienti od
offensive. (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare
espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell'attivitą
professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati,
delle controparti e dei terzi. I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocitą delle
offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.
Precedenti formulazioni
art.20.Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare
espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attivitą
professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati
(1), delle controparti e dei terzi.
* I.-La ritorsione o la provocazione o la reciprocitą delle offese non escludono
l'infrazione della regola deontologica.
(1) Il termine giudici e' stato sostituito da magistrati dalla delibera del CNF
art.20.Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare
espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attivitą
professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici,
delle controparti e dei terzi.
I.-La ritorsione o la provocazione o la reciprocitą delle offese non escludono
l'infrazione della regola deontologica. |