| art. 19 Divieto di accaparramento di clientela (articolo modificato con delibera
18.01.2007)
E vietata ogni condotta diretta allacquisizione di rapporti di
clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e
decoro.
I. Lavvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un
onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la
presentazione di un cliente.
II. Costituisce infrazione disciplinare lofferta di omaggi o prestazioni a terzi
ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
III E vietato offrire, sia direttamente che
per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli
utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o
aperti al pubblico.
IV E altresì vietato allavvocato offrire, senza esserne richiesto,
una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un
specifico affare.
Precedente formulazione
art.19.Divieto di acccaparramento di clientela
È vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività
diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo agenzie o procacciatori o altri
mezzi illeciti.
* I. - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un qualsiasi altro soggetto,
un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la
presentazione di un cliente.
* II. - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi
ovvero la corresponsione o promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. |