art. 18 Rapporti con la stampa (articolo modificato con delibera 27.01.2006 e del 12.06.2008) Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. I - II difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine. II In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente. III E' consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche. ---------------------------------- formulazione originaria art.18.Rapporti con la stampa Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve
ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia
per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia
per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi. |
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