| Codice deontologico forense |
art. 17 bis Modalità dell informazione (articolo
modificato con delibera 18.01.2007 e del 12.06.2008)
Lavvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale
deve indicare:
) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora
lesercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
) il Consiglio dellordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti
lo studio;
) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con
lindicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se
attivato.
) il titolo professionale che consente
allavvocato straniero lesercizio in Italia, o che consenta allavvocato
italiano lesercizio allestero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;
Può indicare:
) i titoli accademici;
) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
) labilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
) i settori di esercizio dellattività professionale e, nellambito di
questi, eventuali materie di attività prevalente;
) le lingue conosciute;
) il logo dello studio;
) gli estremi della polizza assicurativa per la
responsabilità professionale;
) leventuale certificazione di qualità dello studio; lavvocato che
intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio dellordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e
lindicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della
certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.
Lavvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e
direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati
alla quale partecipa, previa tempestiva comunicazione al
Consiglio dellordine di appartenenza della
forma e del contenuto in cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati
previsti dal primo comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante
lindicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
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formulazione originaria dell'articolo
art. 17 bis Mezzi di informazione consentiti (articolo inserito con delibera
27.01.2006)
L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando
esclusivamente i seguenti mezzi:
1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per
queste ultime, approvazione del Consiglio dell'ordine dove lo studio
ha la sede principale.
In essi devono essere indicati:
) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei
professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma
associata o societaria;
) il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo
studio;
) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con
l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e~mail e del sito web, se attivato.
Possono essere indicati soltanto:
) i titoli accademici;
) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia,
o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato
in conformità delle direttive comunitarie;
) i settori di esercizio dell'attività professionale (civile, penale,
amministrativo, tributario) e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività
prevalente, con il limite di non più di tre materie;
) le lingue conosciute;
) il logo dello studio;
) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
) l'eventuale certificazione di qualità dello studio (l'avvocato che intenda fare
menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine
il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del
certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato).
2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all'ingresso dell'immobile ove è
ubicato lo studio dell'avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola
indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e
della sua collocazione all'interno dello stabile;
3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in
materie giuridiche;
4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all'avvocato, allo studio
legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa
gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza.
Nel sito deve essere riportata l'indicazione del responsabile nonché i dati previsti
dall'art. 17 e dal punto 1) dell'art. 17 bis.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante
l'indicazione diretta o tramite banner o pop~up di alcun tipo. Possono essere indicati i
dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1). |