Codice deontologico forense

art. 16 Dovere di evitare incompatibilità (articolo modificato con delibera 27.01.2006 e poi il 15 luglio 2011))

E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.

I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense.(1)

II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

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Precedente formulazione:

art.16.Dovere di evitare incompatibilità

È dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e comunque, nel dubbio, richiedere il parere del proprio consiglio dell'ordine.
* I. - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorchè queste siano venute meno.

La normativa
R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 - art. 3.[Incompatibilità. Elenco speciale annesso agli albi]
1] L'esercizio delle professioni di avvocato [e di procuratore] (*) è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.
2] È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
3] È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.
4] Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
  b)gli avvocati [ed i procuratori] (*) degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo (1).

(*) come modificato dall'art. 3 e 6 della L. 24 febbraio 197 n. 27
(1) Lettera così modificata dall'art.1 della l. 23 novembre 1939 n. 1949;

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