| Codice deontologico forense |
art. 16 Dovere di evitare incompatibilità
(articolo modificato con
delibera 27.01.2006 e poi il 15 luglio 2011))
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza
nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque
incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione
forense.(1)
II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in
pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
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Precedente formulazione:
art.16.Dovere di evitare incompatibilità
È dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza
nell'albo, e comunque, nel dubbio, richiedere il parere del proprio consiglio dell'ordine.
* I. - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in
pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorchè queste siano venute meno.
La normativa
R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 - art. 3.[Incompatibilità. Elenco speciale
annesso agli albi]
1] L'esercizio delle professioni di avvocato [e di procuratore] (*) è
incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio
in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente
giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di
mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un
pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di
incaricato di gestioni esattoriali.
2] È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul
bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di
beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini
cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra
Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle
Province e dei Comuni.
3] È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella
prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere
scientifico o letterario.
4] Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i
professori degli istituti secondari dello Stato;
b)gli avvocati [ed i procuratori] (*) degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi
denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per
quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro
opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo (1).
(*) come modificato dall'art. 3 e 6 della L. 24 febbraio 197 n. 27
(1) Lettera così modificata dall'art.1 della l. 23 novembre 1939 n. 1949; |