art. 14 Dovere di verità (articolo modificato con delibera 27.01.2006) Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore. I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false. II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei
provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della
medesima situazione di fatto. Precedenti formulazioni dell'articolo: art. 14 Dovere di verità ( 1 comma modificato con delibera del CNF in data 16-10-99 Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi,
che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato
abbia diretta conoscenza, devono essere vere. art.14. Dovere di verità |
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