art. 13 Dovere di aggiornamento professionale (articolo modificato con delibera 27.01.2006) I. E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attivitā. II. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. E' dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi. ------------- precedenti formulazioni: art. 13.Dovere di aggiornamento professionale (modificato il 26
ottobre 2002) art.13.Dovere di aggiornamento professionale. Č dovere dell'avvocato curare costantemente la preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali č svolta l'attivitā. |
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