| Codice deontologico forense |
art.11.Dovere di difesa
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto
dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
* I. - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile,
comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve
informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve
essere retribuito a norma di legge.
* II. - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare
attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la
prestazione di tale attivita'. |