| Codice deontologico forense |
art. 9.Dovere di segretezza e riservatezza.
È dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il
segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla
parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I. - L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli
ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
II. - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga
all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III. - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai
propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento
dell'attività professionale.
IV. - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune
informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di
particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per
il fine tutelato.
Modificato il 28 ottobre 2002
vecchia formulazione:
art. 9.Dovere di segretezza e riservatezza.
È dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il
segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla
parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
* I. - L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti
degli ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
* II. - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga
all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
* III. - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai
propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento
dell'attività professionale.
* IV. - Il difensore puo' fornire ai sostituti, collaboratori di studio, consulenti ed
investigatori privati gli atti processuali necessari per l'espletamento dell'incarico,
nonchè le informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi di intervenuta segretazione
dell'atto.
* V. - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di
alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di
particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per
il fine tutelato. |