Codice deontologico forense

art. 8.Dovere di diligenza.

L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

Modificato il 28 ottobre 2002
vecchia formulazione:
art. 8.Dovere di diligenza.

L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
I. - In particolare, il difensore più svolgere indagini difensive quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, nonchè dopo il formarsi del giudicato.

 

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