| Codice deontologico forense |
art. 5.Doveri di probitą, dignitą e decoro
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probitą,
dignitą e decoro.
I.-Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un
comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma
valutazione sul fatto commesso.
II.- L'avvocato e' soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti
l'attivita' forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o
compromettano l'immagine della classe forense.
III - L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non puo' assumere o
mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento. |