art. 4.Attivitā all'estero e attivitā in Italia dello straniero Nell'esercizio di attivitā professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano č tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attivitā Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attivitā professionale in Italia, quando questa sia consentita, č tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
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