| art. 2.Potestà disciplinare. [Modalità applicazione
e determinazione sanzioni (1)]
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e
proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della
reiterazione dei comportamenti, nonche' delle specifiche circostanze, soggettive e
oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione. |