| Avvocato - Elezioni forensi -
Requisiti di eleggibilità - Verifica. Cons. Naz. Forense 23-05-2006, n. 25 Pres.
f.f. CRICRI' - Rel. STEFENELLI - P.M. IANNELLI (conf.)
Nel vigente sistema elettorale dei componenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati,
disciplinato dal D.Lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382, nessuna norma contempla la
costituzione di una "Commissione" o di un "Comitato" elettorale dotati
di poteri di verifica e/o decisione sulla regolarità delle candidature prima dello
svolgimento delle votazioni; né tale potere di preventivo controllo sulla presentazione
delle candidature o delle liste di candidati può essere esercitato, in difetto di
specifica previsione normativa, dal presidente del C.d.O., con la conseguenza che ogni
verifica viene ad essere necessariamente rinviata all'esito delle operazioni di voto.
Pertanto, qualora, all'esito dello scrutinio e prima della formale proclamazione, emerga
che un candidato, che pure abbia riportato il numero di voti necessario e sufficiente per
essere eletto, versi in condizione di ineleggibilità, spetta al presidente dell'assemblea
rilevare tale condizione ostativa alla elezione e proclamare eletto il candidato che abbia
riportato il maggior numero di voti rispetto a quello escluso. (Rigetta il ricorso avverso
decisione C.d.O. di Siena, 31 gennaio 2006).
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