| Avvocato - Elezioni forensi -
Requisiti di eleggibilità - Decreto l. n. 112/2003 - Ineleggibilità degli avvocati
nominati componenti delle commissioni e sottocommissioni d'esame - Ambito di applicazione
del decreto. Cons. Naz. Forense 20-05-2004, n. 140 Pres. DANOVI - Rel. ORSONI - P.M.
MARTONE (conf.)
L'articolo 6 ter del d.l. n. 112/2003, convertito nella legge n. 180/2003, disponendo che
gli avvocati nominati componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame non possono
candidarsi nei rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della cassa
nazionale, alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto, si applica non
soltanto a coloro che abbiano partecipato a commissioni i cui lavori siano terminati prima
dell'elezione, ma anche a coloro che partecipino a commissioni d'esame ancora operative al
momento della consultazione elettorale. (Nella specie è stato dichiarato non eleggibile
l'avvocato che era stato nominato componente di una commissione che si era insediata dopo
l'entrata in vigore del d.l.n. 112/2003). (Accoglie il reclamo avverso risultato
elettorale C.d.O. di Brescia, 2004/2005).
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