Decreto 14 luglio 2011 - Bando di esame di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
– sessione 2011 14 luglio 2011 (pubblicato nella G.U. n. 59 del 26 luglio 2011)
IL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA
Visti il regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni
nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo
all’ordinamento delle professioni di avvocato; il regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme
integrative e di attuazione del predetto; la legge 23
marzo 1940, n. 254, recante modificazioni
all’ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S.
13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse
da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli
esami forensi, come da ultimo modificata dal D.P.C.M. 21
dicembre 1990, art. 2 – lettera b); l’art. 2 della legge
24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche alla
disciplina del patrocinio alle preture e degli esami per
la professione di procuratore legale; la legge 27 giugno
1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli
esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n.
142, recante modifiche alla disciplina degli esami di
procuratore legale e di avvocato; il D.P.R. 10 aprile
1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica
forense per l’ammissione dell’esame di procuratore
legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla
soppressione dell’albo dei procuratori legali e a norme
in materia di esercizio della professione forense; il
decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180,
recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di
abilitazione alla professione forense;
Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n.
574 contenente le norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia
di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei
rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e
nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonché l’art.
25 D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la
sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di
Trento;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n.
20;
Visto il Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessità di indire una
sessione di esami di abilitazione alla professione
forense presso le sedi delle Corti di Appello di Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova,
L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo,
Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno,
Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento
per l’anno 2011;
D E C R E T A
Art. 1
È indetta per l’anno 2011 una sessione di esami per
l’iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di
Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia,
Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro,
Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano,
Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso
la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello
di Trento.
Art. 2
- L’esame ha carattere teorico-pratico ed è
scritto ed orale.
- Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte
sui temi formulati dal Ministero della Giustizia ed
hanno per oggetto:
- la redazione di un parere motivato, da
scegliersi tra due questioni in materia regolata
dal codice civile;
- la redazione di un parere motivato, da
scegliersi tra due questioni in materia regolata
dal codice penale;
- la redazione di un atto giudiziario che
postuli conoscenze di diritto sostanziale e di
diritto processuale, su un quesito proposto, in
materia scelta dal candidato tra il diritto
privato, il diritto penale ed il diritto
amministrativo;
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono
assegnate sette ore dal momento della dettatura
del tema.
- Le prove orali consistono:
- nella discussione, dopo una succinta
illustrazione delle prove scritte, di brevi
questioni relative a cinque materie, di cui
almeno una di diritto processuale, scelte
preventivamente dal candidato, tra le seguenti:
diritto costituzionale, diritto civile, diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto penale,
diritto amministrativo, diritto tributario,
diritto processuale civile, diritto processuale
penale, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico e diritto comunitario;
- nella dimostrazione di conoscenza
dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri
dell’avvocato.
Art. 3
Le prove scritte presso le sedi indicate nell’art. 1
si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni
seguenti:
- 13 dicembre 2011: parere motivato in materia regolata
dal codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett.
a);
- 14 dicembre 2011: parere motivato in materia regolata
dal codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lett.
b);
- 15 dicembre 2011: atto giudiziario in materia di
diritto privato o di diritto penale o di diritto
amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2), lett. c).
Art. 4
- La domanda di ammissione agli esami di cui
all’art. 1, redatta su carta da bollo, dovrà essere
presentata, entro l’ 11 novembre 2011, alla Corte di
Appello indicata dall’art. 9, comma 3, D.P.R. 10
aprile 1990, n. 101.
- Si considerano prodotte in tempo utile le
domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine di cui al precedente
comma. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
- Nelle domande dovranno essere indicate le cinque
materie scelte tra quelle indicate nel precedente
art. 2, n. 3 lett. a).
- Le domande stesse dovranno essere corredate dai
seguenti documenti soggetti all’imposta di bollo
(euro 14,62):
- diploma originale di laurea in
giurisprudenza o copia autentica dello stesso
ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla
competente autorità scolastica attestante
l’avvenuto conseguimento della laurea;
- certificato di compimento della pratica
prescritta, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 10 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e
degli artt. 9 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101,
come sostituito dall’art. 1 legge 18 luglio
2003, n. 180 e 11 del D.P.R. 10 aprile 1990, n.
101;
Dovrà essere altresì allegata la ricevuta della
tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno) per
l’ammissione agli esami versata direttamente ad
un concessionario della riscossione o ad una
Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il
Modulario F/23, indicando per tributo, la voce
729/T. Allo scopo si precisa che per “Codice
Ufficio” si intende quello dell’Ufficio delle
Entrate relativo al domicilio fiscale del
candidato.
- I candidati potranno avvalersi del diritto di
cui all’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(autocertificazione) limitatamente alla
certificazione del conseguimento della laurea in
giurisprudenza.
- I candidati hanno facoltà di produrre dopo la
scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande, ma non oltre i venti giorni (23
novembre 2011) precedenti a quello fissato per
l’inizio delle prove scritte, il certificato di cui
al n. 4 lett. b) del presente articolo.
Il termine perentorio di cui sopra sarà da
considerarsi osservato solo se il certificato
perverrà -e non sarà meramente spedito- alle Corti
di Appello entro il termine stesso, al fine di
consentire alle commissioni il rispetto del termine
previsto dall’art. 17 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
- Coloro che si trovano nelle condizioni previste
nell’art.18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578 debbono presentare, in luogo del
documento di cui al n. 4 lett. b) del presente
articolo un certificato dell’Amministrazione presso
la quale hanno prestato servizio, che comprovi il
requisito prescritto.
- Per coloro che abbiano ricoperto la carica di
vice pretori onorari, per i vice procuratori onorari
e per i giudici onorari di tribunale, nel
certificato saranno indicati le sentenze
pronunciate, le istruttorie e gli altri affari
trattati.
Art. 5
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà
di usare la lingua tedesca nelle prove dell’esame per
l’iscrizione negli albi degli Avvocati che si terranno
presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di
Appello di Trento.
Art. 6
- Ciascuno dei cinque commissari d’esame dispone
di dieci punti di merito per ogni prova scritta e
per ogni materia della prova orale e dichiara quanti
punti intende assegnare al candidato.
- Sono ammessi alla prova orale i candidati che
abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un
punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due
prove.
- Sono considerati idonei i candidati che ricevono
un punteggio complessivo per le prove orali non
inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore
a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 7
- I candidati portatori di handicap devono
indicare nella domanda l’ausilio necessario in
relazione all’handicap nonchè l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
- Per i predetti candidati la commissione provvede
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
Art. 8
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate
la Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di cui
all’art.1-bis del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112,
convertito in legge 18 luglio 2003 n. 180.
Roma, 14 luglio 2011
IL MINISTRO
Angelino Alfano
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it