-La delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma sulla
mediazione
ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 17 FEBBRAIO 2011
(omissis)
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
PREMESSO CHE
- Il D.L.vo n. 28 del 2010, introduttivo dell’istituto della mediazione
obbligatoria in tredici gruppi di materie nel diritto civile e commerciale,
prevede l’entrata in vigore della mediazione medesima con decorrenza dal 20
marzo p.v.;
- Tale decreto prevede l’obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle
seguenti materie: condominio, diritti reali, successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, responsabilità medica,
danni da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e
finanziari;
- L’Ordine di Roma, pur serbando e palesando forti critiche a taluni aspetti
del decreto, con senso di responsabilità aveva assunto una deliberazione, in
data 22 aprile 2010, con la quale chiedeva con forza talune inderogabili
modifiche al testo normativo;
- Detta delibera presenta numerosi punti di contatto con la mozione
approvata dall’ultimo Congresso Nazionale Forense svoltosi a Genova;
- In attesa di essere ascoltato nelle dovute sedi, l’Ordine di Roma
apprestava comunque –non intendendo assumere una posizione demagogicamente
ostruzionistica nei riguardi delle novità legislative– tutta una serie di
iniziative volte a non farlo trovare impreparato ove l’istituto fosse
entrato effettivamente in vigore alla data prefissata (convegni di studio e
informativi, costituzione dell’Organismo di Mediazione, reperimento dei
formatori, procedure di selezione dei futuri mediatori, apprestamento
logistico, ecc.);
- In un recente incontro avuto il 13 gennaio con i Presidenti dei maggiori
Ordini forensi d’Italia, alla presenza del Presidente del Consiglio
Nazionale Forense, il Ministro della Giustizia aveva assicurato tutto il
proprio impegno al fine di far rinviare di un anno l’entrata in vigore del
decreto n. 28/2010, allo scopo di consentire un confronto con i
rappresentanti istituzionali della categoria forense che continuavano a
chiedere, quanto meno, l’introduzione dell’obbligatorietà della difesa
tecnica e la verifica delle risorse tecnico-logistiche che la norma prevede
siano assegnate dai Tribunali agli Organismi di Mediazione di derivazione
ordinistica;
- Di tale incontro, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma, ha dato –con un lungo comunicato– ampia informativa ai colleghi,
allertando comunque tutti sul fatto che l’impegno assunto dal Ministro non
doveva essere enfatizzato, stante il fondato rischio che la “politica”
potesse comunque continuare a frustrare le legittime e sacrosante richieste
dell’Avvocatura;
- In data 16 febbraio 2011 il Senato, nell’approvare il c.d. maxi
emendamento al testo del decreto “mille-proroghe”, che avrebbe dovuto
consentire lo slittamento totale dell’entrata in vigore della mediazione
obbligatoria, ha (peraltro su proposta dello stesso Ministro della Giustizia
e tenuto conto che il Governo ha posto la fiducia sul decreto stesso) di
fatto limitato tale proroga a sole due materie (condominio e responsabilità
civile derivante da circolazione dei veicoli);
CONSIDERATO CHE
- Tale soluzione, non solo non soddisfa affatto le esigenze rappresentate (e
non certo per interessi egoistici della Categoria) dall’Avvocatura romana,
per il tramite del proprio Ordine, ma costituisce l’ennesima beffa che la
politica, insensibile a qualsivoglia sollecitazione, impartisce alla classe
forense;
- La previsione di non contemplare l’obbligo della difesa tecnica da parte
di difensore legalmente esercente, confligge con il fondamentale diritto del
cittadino di essere tutelato adeguatamente da soggetto dotato della
necessaria competenza;
- V’era stato il tentativo da parte delle Commissioni del Senato di far
prorogare l’entrata in vigore dell’intero D.L.vo n. 28/10, mentre, invece,
l’input ministeriale è stato quello di limitare tale proroga, in contrasto
con quanto emerso nell’incontro del 15 gennaio sopra citato;
- Il Ministero della Giustizia, a causa di asserite dedotte carenze di
personale, non ha ancora accreditato –benchè formalmente sollecitato – i
formatori dell’Ente di Formazione dell’Ordine di Roma, il quale è da oltre
un mese pronto ad avviare i corsi per istruire i mediatori e si trova,
invece –a causa di quanto rilevato– a non poter attivare le procedure di
mediazione;
- Il Tribunale Ordinario di Roma ha potuto mettere a disposizione
dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine di Roma solo una stanza inferiore a
25 mq., il che non consente affatto di poter affrontare le migliaia di
richieste di mediazione obbligatoria che presumibilmente perverranno;
STIGMATIZZA
- La decisione di voler impedire che sia utilizzato un arco di tempo
ragionevole per continuare a studiare soluzioni migliorative dell’istituto,
addossando sugli Ordini il costo dell’improvvido avvio della mediazione
obbligatoria;
RILEVA
- Che nella decisione di non voler consentire una proroga integrale si può
ravvisare la volontà di favorire quegli Organismi di Mediazione di natura
privata, che indubitabilmente vedono nella mediazione obbligatoria un vero e
proprio business a danno della collettività;
- Che detta decisione è contraria alla volontà del Parlamento (costretta ad
assumerla sotto il vincolo della fiducia) e non è rispettosa del ruolo e
delle funzioni dell’Avvocatura;
SI APPELLA
al Presidente della Repubblica, come massima Autorità dello Stato, affinchè
vengano prese in esame, in modo concreto, le istanze che gli Ordini forensi
d’Italia hanno avanzato nei riguardi del D.L.vo n. 28 del 2010, auspicando
un suo risolutore intervento a favore dei cittadini che saranno chiamati ad
avvalersi obbligatoriamente della mediazione.
E’ estratto conforme all'originale.
Roma, 18 febbraio 2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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