Avvocati - Soggetto non abilitato alla
professione e non iscritto in nessun Albo o Registro tenuto da un Consiglio
dell'Ordine - utilizzo sulla propria carta intestata la dicitura "studio
legale" Parere Consiglio nazionale forense 21-09-2011, n. 86
Parere Consiglio nazionale forense 21-09-2011, n.
86
Quesito del COA di Massa Carrara, rel. cons. Picchioni
Parere 21 settembre 2011, n. 86
Si chiede se sia legittimo e consentito che un soggetto non abilitato alla
professione e non iscritto in nessun Albo o Registro tenuto da un Consiglio
dell'Ordine, utilizzi sulla propria carta intestata la dicitura "studio legale".
Questa Commissione ha avuto modo di affermare, con indirizzo univoco, la non
liceitą deontologica dell'utilizzazione della dicitura "Studio Legale" da parte
di chi non sia abilitato a titolo definitivo alla professione legale e non sia
iscritto all'albo degli avvocati.
Tale principio č stato affermato anche nell'ipotesi di iscrizione al registro
dei praticanti avvocati ammessi al patrocinio siccome titolari di uno status
abilitativo provvisorio meramente finalizzato al tirocinio forense ed alla
partecipazione all'esame d'avvocato, essendosi ritenuto che la locuzione "Studio
Legale" evocasse l'immagine di una piena professionalitą idonea a consentire la
professione forense in tutte le sue varie connotazioni (CNF pareri 38/2009,
44/2010, 41/2011) inducendo il cliente in errore sull'abilitazione del titolare
dello studio.
Il principio su esposto deve, a fortiori, essere ritenuto applicabile nei
confronti di coloro che non siano iscritti ad un Albo o ad un Registro tenuto da
un Consiglio dell'Ordine Avvocati osservandosi, peraltro, che la sanzione in una
tale ipotesi non potrebbe comunque derivare dall'Ordinamento Professionale
Forense stante l'assenza del potere disciplinare nei confronti dei non iscritti.
Sarą quindi eventualmente facoltą, se non onere, del C.O.A. valutare la singola
fattispecie onde verificare se nel concreto l'utilizzo illegittimo della
dicitura Studio Legale sia sintomatico dell'esercizio di attivitą in violazione
degli art. 348 c.p. e 488 c.p. ed assumere, eventualmente, le conseguenti
iniziative avanti all'Autoritą Giudiziaria competente.
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it