Avvocati - Onorario previsto per la
redazione di contratti relativamente ad una transazione conclusa in pendenza e
con riferimento ad un procedimento civile, ma al di fuori dell'attività di
udienza - q
ualora una controversia venga definita mediante verbale di conciliazione troverà
esclusivamente applicazione la tariffa giudiziale e, in particolare, le voci di
onorario delle prestazioni eseguite prima dell'accordo e in relazione a
quest'ultimo la sola voce di onorario - Qualora, invece, la lite venga definita
transattivamente attraverso un accordo extra processuale, non è dovuto
l'onorario di cui alla voce 21 oltre alle voci di onorario applicabili in
relazione alle prestazioni effettivamente svolte nel giudizio l'avvocato dovrà
chiedere quale compenso dovuto per la transazione i soli onorari previsti a tale
proposito, in particolare, soltanto quelli che riguardano specificatamente
l'attività correlata alla definizione transattiva, quali le conferenze di
trattazione, la corrispondenza e l'attività di redazione del contratto Parere
Consiglio nazionale forense 21-09-2011, n. 82
Parere Consiglio nazionale forense 21-09-2011, n.
82
Quesito del COA di Vicenza, rel. cons. Morlino
Parere 21 settembre 2011, n. 82
L'Ordine di Vicenza, chiede come debba interpretarsi la norma tariffaria in
presenza di richiesta di opinamento da parte degli iscritti e, in particolare,
se possa essere liquidato l'onorario previsto per la redazione di contratti
relativamente ad una transazione conclusa in pendenza e con riferimento ad un
procedimento civile, ma al di fuori dell'attività di udienza.
Il quesito va risolto alla luce delle vigenti tariffe, che prevedono che
l'onorario di cui alla voce 21 si applichi solo "ove (la conciliazione) avvenga
in sede giudiziale", cioè mediante verbale di conciliazione sottoscritto dalle
parti innanzi al Giudice. Il principio innovativo rispetto alla previgente
tariffa trova conferma anche nella relazione ministeriale e nel parere del
Consiglio di Stato allegati al testo normativo, nei quali si specifica che, ove
la conciliazione non avvenga d'innanzi al Giudice, un'eventuale transazione vada
ricompensata applicandosi la tariffa per le prestazioni stragiudiziali.
Pertanto, in virtù delle tariffe vigenti, qualora una controversia venga
definita mediante verbale di conciliazione troverà esclusivamente applicazione
la tariffa giudiziale e, in particolare, le voci di onorario delle prestazioni
eseguite prima dell'accordo e in relazione a quest'ultimo la sola voce di
onorario.
Qualora, invece, la lite venga definita transattivamente attraverso un accordo
extra processuale, non è dovuto l'onorario di cui alla voce 21 oltre alle voci
di onorario applicabili in relazione alle prestazioni effettivamente svolte nel
giudizio l'avvocato dovrà chiedere quale compenso dovuto per la transazione i
soli onorari previsti a tale proposito, in particolare, soltanto quelli che
riguardano specificatamente l'attività correlata alla definizione transattiva,
quali le conferenze di trattazione, la corrispondenza e l'attività di redazione
del contratto.
Quanto alla giurisprudenza richiamata dal C.O.A. richiedente, va rilevato che
l'orientamento in essa contenuto era pienamente giustificato in vigenza delle
tariffe anteriori al D.M. 127/04, le quali concepivano la voce di onorario di
cui alla richiesta di parere come dovuta tutte le volte che una controversia già
pendente in giudizio trovasse definizione in un accordo transattivo consacrato
sia in un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti d'innanzi al
giudice, sia in un negozio extra processuale, cosicché il sopradetto principio
non può applicarsi alle nuove tariffe diverse rispetto a quelle che il Supremo
Collegio ebbe ad applicare nel procedimento sottoposto al suo vaglio. Di tanto
lo stesso C.O.A. mostra di essere a piena conoscenza, tant'è che precisamente
espone i termini della questione evidenziando le due possibili soluzioni, tra le
quali, si ribadisce, è da preferire quella letterale, aderente alla vigente
disciplina.
La Commissione ritiene pertanto di dare la seguente soluzione al quesito posto:
la voce 21, tabella A) III, D.M. 127/2004, può trovare applicazione solo in caso
di definizione transattiva della controversia che abbia luogo mediante verbale
di conciliazione.
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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