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Avvocato - Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Archiviazione dell'esposto - Impugnazione - Inammissibilità - Ricorso proposto dall'esponente - Difetto di legittimazione all'impugnativa ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33 - Inammissibilità
Al soggetto che, mediante il proprio esposto, ha dato origine al procedimento disciplinare non spetta una autonomo potere di impugnazione, per il quale sono legittimati esclusivamente il professionista contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 50, L.P.
In materia disciplinare, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare, e tale non può essere considerata il decreto di archiviazione, che è provvedimento antecedente all'apertura del procedimento con il quale viene manifestata la volontà di non iniziare l'azione disciplinare ex officio e che, in seguito a nuovi accertamenti, è pur sempre suscettibile di revoca, non dando esso luogo a preclusioni di alcun genere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 9 novembre 2010)  Consiglio Nazionale Forense, decisione del  04-10-2011, n. 155

Consiglio Nazionale Forense, decisione del  04-10-2011, n. 155

FATTO
La sig.ra G. P., con l’assistenza dell’avv. Nicolò Gervasi del foro di Trapani, propone ricorso a questo CNF per la riforma del provvedimento di archiviazione pronunziato dal COA di Vercelli il 9.11.2010 in relazione ad un esposto dalla stessa sig.ra P. presentato nei confronti dell’avv. A. G..
Sosteneva l’esponente di aver affidato l’incarico di curare l’instaurazione di causa civile all’avv. G. il quale, in pendenza del giudizio, dismetteva il mandato. La sig.ra P. lamentava di aver subito pregiudizio da tale dismissione, rilevando che dell’ iniziativa non aveva avuto (neanche verbalmente) conoscenza e ciò avrebbe determinato come conseguenza la soccombenza.
L’avv. G. contestava il superiore assunto osservando di aver comunicato verbalmente e per tempo alla cliente la sua volontà di rinunziare il mandato e di aver confermato anche a mezzo lettera tale iniziativa, peraltro concordata con la P. stessa.
In occasione della comparizione dinanzi al COA il 14.05.2010 l’avv. Gervasi, difensore della sig.ra P., rilevava come la lettera di dismissione del mandato in data 27.05.2008 (prodotta dall’avv. G.) non fosse una raccomandata e che la dismissione per iscritto sarebbe contraria a quanto dichiarato nel verbale dell’udienza 11.06.2008 .
L’avv. G. confermava invece di aver concordato verbalmente con la sig.ra P. la rinunzia del mandato poi formalizzato per lettera, ed osservava come nelle more dell’udienza (nella quale avrebbe dato atto della dismissione) era stato contattato telefonicamente dall’avv. M. S., il quale, per conto della P., gli aveva chiesto spiegazioni circa l’andamento della causa.
L’avv. G. produceva copia di racc. a.r. 11.06.2008 indirizzata alla sig.ra P. non ritirata e rilevava che all’udienza del 28.05.2009 si era costituito in causa proprio l’avv. S..
A quella udienza dell’11.06 l’avv. G., dopo aver dato atto della rinuncia all’incarico, chiedeva contestualmente termine al fine di consentire alla sig.ra Papa di costituirsi con altro legale.

Tale richiesta non veniva accolta dal Giudice che invece riteneva la causa matura per la decisione.
Il COA di Vercelli quindi, a fronte degli atti e documenti esaminati nonché dei comportamenti tenuti da tutte le parti in causa, riteneva non sussistere risvolti di carattere disciplinare in ordine alla condotta dell’avv. G. ed archiviava il procedimento .
Propone quindi ricorso la Sig.ra P. rilevando che detto provvedimento di archiviazione è stato emesso in dispregio di norme di legge e senza tener in debita considerazione la norma violata dall’avv. G. nell’espletamento di quell’incarico professionale.
Sostiene la ricorrente che appare evidente che i componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli, nell’archiviare detto procedimento disciplinare, sono incorsi in una macroscopica violazione di legge, non considerando le motivazioni del Giudice di Vercelli sull’art. 85 cpc, che indirettamente – a dire di essa ricorrente – addossava all’avv. G. la responsabilità sulla mancata richiesta dei termini ex art. 183 c.6 cpc, che ne ha precluso in definitiva l’esito stesso del giudizio.
Chiede quindi che, in accoglimento dell’opposizione, il Consiglio Nazionale voglia riformare il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli ed adottare nei confronti dell’avv. G. i provvedimenti disciplinari che riterrà equi per giustizia.
DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti al soggetto che, con il proprio esposto, ha dato origine al procedimento disciplinare, non spetta una autonomo potere di impugnazione, per il quale sono legittimati esclusivamente il professionista contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 50 , L.P.
In materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il decreto di archiviazione, che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento con il quale viene manifestata la volontà di non iniziare l’azione disciplinare ex officio e che, in seguito a nuovi accertamenti, è sempre suscettibile di revoca,
non dando esso luogo a preclusioni di alcun genere.

P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n. 37.
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla sig.ra G. P. a ministero del proprio difensore.
Così deciso in Roma lì 26 maggio 2011.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.f.
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