Direttore Domenico Condello | scrivi al Direttore | Foroeuropeo come prima pagina | e tra i preferiti | Attiva newsletter | -

foro_bb.gif (9095 byte)

                                                         
 

 Home  |  Indici  |  Indici per materie  |  Avvocati  |  Gazzette Ufficiali  |  Programmi-Utilità  |  Codici  |  Dizionari  Informazioni | Totale visitatori in linea: 10
Ricerca documenti in Foroeuropeo:

usando le parole chiave

nell'indice analitico

tutti i documenti in archivio

per materie- aree tematiche

  >> Stampa il documento:

 Avvocato - Procedimento disciplinare - Rapporti con il giudicato penale - Sentenza di patteggiamento - Valutazione del giudice disciplinare - Limiti - Giudicato
In tema di rapporti tra la sentenza di patteggiamento ed il grado di autonomia di valutazione in ordine al disvalore della condotta da riconoscersi al giudice disciplinare (nella specie, l'aver posto in essere una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione), quest'ultimo, alla luce del quadro normativo conforme a costituzione, non può spingersi oltre nello scrutinio del fatto quale risulta irretrattabilmente scolpito nella sentenza di applicazione della pena su richiesta, così come deve ritenersi ad esso preclusa qualsiasi indagine circa l'illiceità del fatto e la responsabilità dell'interessato: tanto più quando il ricorrente, come nel caso di specie, non offra comunque argomenti al fine di consentire - conformemente ad un recente orientamento del giudice di legittimità che consente al giudice disciplinare di contestualizzare il fatto entro i limiti non contrastanti col giudicato formatosi - una diversa valutazione degli accadimenti risultanti dalla sentenza di patteggiamento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 12 luglio 2007) Consiglio Nazionale Forense, decisione del 29-09-2011, n. 149

Consiglio Nazionale Forense, decisione del 29-09-2011, n. 149

FATTO
Con sentenza n. 343/06 del 23.3.2006 emessa ex art. 444 cpp, il tribunale penale di Genova applicava a carico, tra gli altri, dell'avv. P. G. la pena su richiesta di anni uno e mesi 11 di reclusione per i reati di cui agli artt. 223, 1° comma, 216, 1° comma, n. 1), 216 1° comma, n. 2), 223 2° comma n. 1), 216, 1° comma del RD 16.3.1942 n. 267, 2621 e 2632 c.c. che le erano stati contestati in qualità di
consigliere di amministrazione sino al 28.6.1997 e di amministratrice di fatto poi della srl I., dichiarata fallita.
Per iniziativa d'ufficio, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova con comunicazione racc. a.r. del 4.4.2007, ricevuta il 5.4.2007 avvisava l'interessata che nei suoi confronti aveva deliberato l'apertura di procedimento disciplinare per i seguenti addebiti:
(1) per aver posto in essere, in violazione dell'ari. 16 n. 1 del Codice deontologico, un'attività commerciale svolgendo le mansioni di amministratore di fatto della società I. srl dal 28.6.1997 al 11.4.2002 data della dichiarazione di fallimento della predetta società; in Genova dal 28.6.2007 all'11.4.2002;
(2) per aver violato l'art. 17 RDL 1578/1933 e l'art. 5 del Codice deontologico avendo tenuto una condotta contraria ai doveri di probità, dignità e decoro in quanto, svolgendo le mansioni di cui al capo 1), si rendeva responsabile di diverse violazioni alla legge penale, che determinavano la sua condanna con l'applicazione dell'ari. 444 cpp alla pena di anni uno e mesi 11 di reclusione.; in Genova il 23.3.2006.
Citata a comparire per l'udienza disciplinare dell'11.7.2007, l'incolpata faceva pervenire una missiva datata 7.7.2007 con la quale respingeva le accuse, in particolare sostenendo di non aver mai compiuto atti di amministrazione e di non essere mai stata amministratore operativo, avendo solo partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione e, quale avvocato, prestato assistenza e consulenza professionale per la società. Soggiungeva di essersi indotta a patteggiare la pena in quanto in difficoltà per la grave malattia del padre e per evitare lo strepitus fori; indicava infine quale testimone sui fatti riferiti il commercialista dr. F. S. di Genova alla cui escussione tuttavia rinunciava nel corso dell'udienza del 12.7.2007.
Svoltosi il procedimento con l'interrogatorio dell'incolpata che ribadiva la versione offerta nella missiva di cui sopra, con decisione del 12-20 luglio 2007 il consiglio territoriale irrogava all'odierna ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi dieci; ciò sul riflesso che la sentenza ex art. 444 cpp, rendeva irretrattabile ed indiscutibile il fatto, donde la conclusione che esso doveva ritenersi esistente anche in sede deontologica. Residuando al consiglio il solo potere di graduazione della sanzione, congrua doveva ritenersi quella della sospensione per mesi dieci dall'esercizio della professione dovendosi quel fatto ritenere grave sia per aver l'incolpata ricoperto una carica incompatibile con l'iscrizione all'albo sia per essersi resa responsabile di gravi reati.
Contro detta decisione, notificata il 14.9.2007 ricorre ora a questo Consiglio Nazionale Forense con tempestivo atto depositato il 28.9.2007 l'avv. P. G. invocandone la completa riforma.
Sostiene che male avrebbe agito il consiglio territoriale stabilendo l'automatismo tra sentenza ex art. 444 cpp ed affermazione della responsabilità deontologica; infatti, il consiglio - a parere della ricorrente - "(...) se può ritenersi che non avrebbe dovuto compiere un autonomo accertamento dei fatti posti a base della sentenza di patteggiamento avrebbe (...) dovuto valutarli approfonditamente per compiere un autonomo accertamento in ordine alla loro rilevanza disciplinare” viceversa, nessuna valutazione dei fatti sarebbe stata compiuta tanto più che non sarebbe stato nemmeno richiamato il fascicolo processuale limitandosi ad una mera disamina del solo capo di imputazione. Inoltre il consiglio non avrebbe tenuto conto che il suddetto capo di imputazione sarebbe solo la prospettazione di un'ipotesi accusatoria e, alla luce dell'orientamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione (v. ad es. la sentenza n. 26182 del 7.12.2006) proprio in presenza di una sentenza emessa ex art. 444 cpp il giudice disciplinare aveva l'obbligo di evidenziare le circostanze di fatto prese in considerazione per giustificare la sanzione inflitta.
Con memoria depositata il 4.10.2008 in uno a taluni documenti, illustra ulteriormente le sue tesi.

DIRITTO

Con sentenza n. 336 del 14 – 18 dicembre 2009 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità proposta da questo Consiglio (in relazione a diverso procedimento disciplinare) circa i rapporti tra sentenza di cd. patteggiamento e grado di autonomia di valutazione da riconoscersi al giudice disciplinare, il tutto a proposito dell’impianto normativo secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta vincola il giudice disciplinare per quanto attiene al se dell’esistenza ontologica del fatto contestato ed alla responsabilità dell’incolpato (oltre che alla sua illiceità penale).
Per effetto di ciò, la citata sentenza n. 336/2009 del Giudice delle leggi ha affermato che è conforme ai parametri costituzionali il sistema degli artt. 445 comma 1–bis e 653 comma 1-bis cpp e cioè la regola per cui non è possibile per il giudice disciplinare spingersi oltre nello scrutinio del fatto quale risulta irretrattabilmente scolpito nella sentenza di applicazione della pena su richiesta; così come è preclusa qualsiasi indagine circa l’illiceità del fatto e la responsabilità dell’interessato.
Residua, ovviamente, la necessità di una valutazione del disvalore della condotta dal punto di vista deontologico ma quale risulta – si ribadisce - cristallizzata nella sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Così impostati i termini della questione, va osservato che il Consiglio territoriale non si è sottratto a questo compito, ché, anzi, ha motivato sul punto in modo esauriente e logico facendo riferimento alla gravità dei fatti cui ha dato rilevanza la sentenza di patteggiamento e deducendone non solo la sicura rilevanza deontologica, ma anche il particolare disvalore.
Il quale è in sé, del resto, nel tipo stesso di condotta di cui è stata definita la illiceità penale e la sua attribuibilità alla ricorrente. Onde, anche in relazione all’ulteriore contestazione di aver dato causa ad una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione svolgendo funzioni gestorie, la responsabilità disciplinare esce conformata in modo chiaro e netto dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta mentre la gravità del comportamento è in sé nei fatti contestati.
Non ignora il Consiglio un recente orientamento del SC (Cass. sez. lav. 10.3.2010, n. 5806) secondo cui, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata del dato normativo, il giudice disciplinare non è completamente esentato dal potere/dovere di contestualizzare il fatto in limiti non contrastanti col giudicato formatosi e cioè “(…) non contrastanti con il fatto che, nello stato del processo in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna a richiesta, non sussistevano cause di non punibilità o di estinzione del reato e che, in quello stato del processo, risultavano invece sufficienti elementi per l’esercizio dell'azione penale” Cass. 5806/2010 cit.).
Il ragionamento della corte muove dalla considerazione che combinando l’eccezione fatta salva dall'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, (dettata per la sentenza di applicazione della pena a richiesta) e la prescrizione dell’art. 653 c.p.p., comma 1bis, cit. (dettata per la sentenza di condanna), se ne ricava che ambedue le pronunce, una volta divenute irrevocabili, acquisiscono efficacia di giudicato nel giudizio per esponsabilità disciplinare, ma non già che hanno la "stessa" efficacia di giudicato, se è vero che quest’ultimo non può che essere necessariamente coerente col contenuto accertativo che ogni sentenza reca con sé. E se è altrettanto vero che l’accertamento effettuato in sede penale fa stato nel giudizio disciplinare, è bensì certo che quello (accertamento) contenuto in una sentenza di condanna irrevocabile, al quale si riferisce la prescrizione dell’art. 653 c.p.p., co. 1 bis, è diverso - e segnatamente più ampio – dell’altro recato da una sentenza di patteggiamento di cui alla riserva contenuta nell’art. 445 c.p.p., co.1 bis, c.p.p.
Ne segue che l’interpretazione sistematica del quadro normativo conduce – secondo la corte – a dire che in caso di accertamento pieno (quello compatibile con una sentenza di condanna a seguito di ibattimento) circa la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale ed il fatto che l’imputato l’ha commesso, “(…) è questo pieno accertamento che ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare; laddove invece ci sia stato (nel caso di sentenza di applicazione della pena a richiesta) solo l’accertamento dell’insussistenza, allo stato, delle cause di non punibilità ovvero di estinzione del reato di cui all’art. 129 c.p.p., è questo (diverso e più limitato) accertamento - cui però è sottesa anche l’esistenza di elementi sufficienti a giustificare l’esercizio dell’azione penale - che ha efficacia di giudicato e che non impedisce nel giudizio civile per responsabilità disciplinare un’istruttoria probatoria che vada al di là del (limitato) accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna a richiesta” (Cass. 5806/2010 cit.).
Ed è di questa diversa portata dell’accertamento contenuto nei due tipi di sentenza che occorre tenere conto nel caso di un giudizio disciplinare, non solo per effetto dell’interpretazione sistematica dianzi commentata, ma, anche e soprattutto, di una necessaria interpretazione costituzionalmente orientata, posto che “(…) sarebbe di assai dubbia compatibilità con il principio di eguaglianza (art. 3 cost, comma 1) e di inviolabilità della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 2), nonché con il principio del giusto processo (art. 111 Cost, commi 1 e 2), predicare che la sentenza di applicazione della pena a richiesta abbia, nel giudizio per responsabilità disciplinare, un’efficacia di giudicato maggiore ed estesa a ciò che nel giudizio penale non è stato affatto accertato. Sarebbe un giudicato formale, in parte fittizio proprio perché comprensivo di ciò che non ha mai costituito oggetto di piena cognizione nel giudizio penale” (Cass. 5806/2010 cit.).

La conclusione finale è che il giudicato penale così formatosi, non impedisce all’incolpato di svolgere nel giudizio avente ad oggetto la sua responsabilità disciplinare, le difese tendenti all’accertamento di elementi di fatto non contrastanti col predetto giudicato; ossia non contrastanti con il fatto che, nello stato del processo in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna a richiesta, non sussistevano cause di non punibilità, o di estinzione del reato e che, in quello stato del processo, risultavano invece sufficienti elementi per l’esercizio dell'azione penale.
Anche se si volesse seguire questo recente orientamento interpretativo, resta comunque il fatto che dalla decisione qui impugnata si ricava (ed il dato non è stato contestato dall’impugnante) che la ricorrente ha rinunciato all’escussione del teste che aveva indicato a sua discolpa nella prima fase di giudizio innanzi al consiglio territoriale; in questa sede, poi, non ha dedotto nuovi elementi di prova; dunque, il quadro probatorio resta quello scolpito dalla sentenza di patteggiamento e non sussiste la possibilità (anche volendo) di contestualizzare il fatto in modo diverso da quello che da essa risulta.
Ora, se quest’ultimo è quello che emerge dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta (compreso l’aver posto in essere una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione), se nuovi aspetti della vicenda non sono concretamente valorizzabili in sede disciplinare o (il che è lo stesso) non sono stati offerti strumenti adeguati per consentire sia al consiglio territoriale sia a questo Consiglio nazionale di valorizzarli (ammesso possa seguirsi la recente impostazione della Corte di cassazione), l’interessata essendosi limitata a discutere dell’inammissibilità del contestato automatismo senza offrire, poi,
argomenti per diversamente valutare gli accadimenti risultanti dalla sentenza di patteggiamento, se, infine, è certo che il fatto è stato posto in essere dall’avv. G., ne deriva, da un lato, che il comportamento da valutare deontologicamente in questa sede è quello stesso che ontologicamente risulta scolpito nella sentenza di patteggiamento, e, dall’altro, che la sua rilevanza disciplinare è stata correttamente e con motivazione congrua ed immune da vizi logici ricavata dal Consiglio territoriale, sia nell’aver la ricorrente realizzato una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione, sia nella gravità dei reati di cui la medesima si è resa responsabile avendo posto “(…) in essere atto di distrazione patrimoniale fraudolenta tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ed esposto fatti materiali non rispondenti al vero in ordine alla situazione economica , patrimoniale e finanziaria della società avendo distratto svariate attività dal
patrimonio sociale anche a favore di società dalla stessa costituita” (decisione impugnata, p. 3).
Congrua appare la sanzione irrogata in relazione ai fatti contestati e considerati disciplinarmente rilevanti.
In conclusione la decisione del consiglio dell’ordine degli avvocati di Genova va integralmente confermata.
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
respinge il ricorso proposto dall’avv. P. G. avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine di Genova che conferma integralmente.
Così deciso in Roma il 30 aprile 2011.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.f.
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it

5_in_evidenza

www.foroeuropeo.it - copyright © 2001/2011 tutti i diritti riservati direttore: Domenico Condello

1_lato

La pagina del giurista - Informazioni e utilità - Programmi di calcolo (interessi, rivalutazione, fatture, codice fiscale, compenso curatore fallimentare e consulenti tecnici) - Codici - Siti web giuridici - Tabelle rc auto - programmi software (nota iscrizione a ruolo, )

codici - leggi - news
Codice deontologico forense:
   /folder.gif (966 byte) indice analitico
   /folder.gif (966 byte) indice sistematico
  ---------------------
/folder.gif (966 byte) Contributo unificato
/folder.gif (966 byte) Aforismi e motti latini
/folder.gif (966 byte) I quaderni giuridici
/folder.gif (966 byte) Curatore fallimentare - Compensi
/folder.gif (966 byte) Tabelle - rc auto
/folder.gif (966 byte) codice di procedura civile
/folder.gif (966 byte) codice civile
/folder.gif (966 byte) codice penale
/folder.gif (966 byte) codice procedura penale
/folder.gif (966 byte) codice della strada
/folder.gif (966 byte) codice del processo amministrativo
/folder.gif (966 byte) Le leggi: www.normattiva.it Le leggi italiane a disposizione dei cittadini gratuitamente on line
Inviare SMS dal PC
1_lato
carolers.gif (5009 byte)ForoEuropeo: web radio - web tv. Le registrazioni video e audio
ae_ig_mini.jpg (12013 byte)AVVOCATI PER L'EUROPA
Invito a collaborare con la rivista ForoEuropeo per la creazione di una banca dati con le sentenze di merito emesse da tutti gli uffici giudiziari. La banca dati sarà messa a disposizione gratuitamente, cosi come avviene attualmente per tutta la documentazione pubblicata e senza vincoli di accesso con password su aree riservate, di tutti i lettori della rivista. Verrà indicato il nome di colui che invia la sentenza
Calabresi a Roma. Stiamo costruendo un punto di incontro in rete per riscoprire i valori della tradizione e dell’identità calabresi, per valorizzazione il patrimonio artistico - culturale e i beni enogastronomici del territorio calabrese e per promuovere l’aggregazione umana e professionale tra i calabresi emigrati ed i loro discendenti
 
In libreria:
/folder.gif (966 byte)Tariffe Avvocati a cura di Domenico Condello (con Cd-Rom) Tabelle in materia civile, penale e stragiudiziale, approvate con D.M. 127/2004. Il Sole 24 Ore, Milano - Febbraio 2007 - V Edizione - Aumento Contributo Cassa Forense al 4% -
/folder.gif (966 byte) Ordinamento forense e deontologia - Diritti e doveri dell'Avvocato a cura di C. Bartolini e D. Condello - Giappichelli Editore - Ottobre 2009
/folder.gif (966 byte)
Previdenza e assistenza forense a cura di Domenico Condello e Paolo Rosa  - Giappichelli Editore - Aprile 2010
 
La privacy nelle attività forensi.- Avvocati - Investigatori privati - Periti - Uffici Giudiziari a cura di M. Condello - G. Guerra - P. Ricchiuto -/folder.gif (966 byte) Giappichelli Editore - Settembre 2009
Indice analitico - Tags

aborto  abusi   abusi di ufficio  acque reflue   adozione   agriturismo   alitalia  alluvione   ambiente   amministrativo   animali  antenne   antimafia   antiriciclaggio   appalto  appropriazione indebita   arbitrato  arbitri   assegno  assicurazione   associazioni   atti osceni   atti sessuali  atto digitale   attualita   autovelox  avvocati  avvocati deontologia   avvocati elenco speciale   avvocati onorari   avvocati tariffe  azione collettiva   azione di classe   badanti   Banca  banca dati   calamità naturali   calunnia   camera commercio  camera conciliazione   cartella esattoriale   cassazione   certificati medici  Cessione crediti   circolazione   circolazione stradale   cittadinanza  civile   codice civile   cognome della madre   commercialisti  commercio   competenza   concordato   concorrenza  concorso   condominio   confisca beni   consulenti tecnici  consumatori   contratti collettivi   contratto   contributo unificato  convegno   corruzione atti giudiziari   corte costituzionale   costituzione in giudizio  custodi   danno temuto   dati biometrici   dato giuridico  Decreto ingiuntivo   decreto milleproroghe   Deduzioni istruttorie   deposito  Difesa di ufficio   diffamazione   diritti reali   diritto allo studio  diritto autore   diritto di accesso  diritto di autore   disabili  divisione   divisione giudiziale   divorzio   edilizia  elezioni   ente pubblico   enti privati   enti pubblici  Equa riparazione   espropriazione   estorsione   fallimentare  fallimento   Falso in bilancio   famiglia   farmacisti  fatto illecito   Favoreggiamento   fax   fideiussione  Formazione   formez   frode in commercio   fumo  giudice di Pace   giudici   giudici onorari   giustizia  giustizia   immobiliare   impiego pubblico   indagini investigative  informatica   informatica Infortuni   Ingiunzione  ingiunzioni   ingiuria   intercettazioni   Interessi  interessi legittimi   internet   investigazioni difensive   iscrizione ipotecaria  istruttore sci   Ius aedificandi   lavoro   legge cirami  legittimazione   legittimo impedimento   litisiconsorzio   Locali pubblici  locazione   lodo alfano   lodo ghedini   magistratura  mediazione   medici   ministero ambiente   misure cautelari  mobbing   Molestie sessuali   monete   nautica  Negozio fiduciario   notai   notifica   notificazione  notificazioni   notizia reato   obbligo mantenimento   offerte pubbliche di acquisto  Omicidio   ordinamento giudiziario   P.A.   parcheggio  pari opportunita   partiti politici   Patrocinio a spese dello Stato   patronato  patteggiamento   peculato   pena accessoria   penale  pensione   perito industriale   persona giuridica   Pornografia  posta elettronica   Prescrizione   privacy   procedimento civile  Procedimento disciplinare   procedimento penale   processo telematico   procura alle liti  professioni   proprietà industriale   proscioglimento   Prostituzione  pubblica sicurezza   pubblicita   Pubblico impiego   pubblico ufficiale  querela   regione   registro imprese   religione  responsabilita  responsabilita professionale   responsabilità professionale   revisori conti  ricettazione   rifiuti   rimesssione in pristino   risarcimento  risarcimento danni   rumori molesti   sangue infetto   sanzioni  Schengen   segreto ufficio   separazione coniugi   sequestro  sicurezza  sigilli  sistema giudiziario   societario  sondaggi elettorali   spesa pubblica   spese giustizia   sport  stato civile   strada vicinale   stranieri   stupefacenti  successioni  telecamere  telefonia  televisione testimonianza  transazioni commerciali  tribunali  tributario ufficiale giudiziario universita usufrutto usura vacanze rovinate viaggiatori video sorveglianza violenza sessuale