Avvocato - Procedimento disciplinare -
Rapporti con il giudicato penale - Sentenza di patteggiamento - Valutazione del
giudice disciplinare - Limiti - Giudicato
In tema di rapporti tra la sentenza di patteggiamento ed il grado di autonomia
di valutazione in ordine al disvalore della condotta da riconoscersi al giudice
disciplinare (nella specie, l'aver posto in essere una situazione di
incompatibilità con l'esercizio della professione), quest'ultimo, alla luce del
quadro normativo conforme a costituzione, non può spingersi oltre nello
scrutinio del fatto quale risulta irretrattabilmente scolpito nella sentenza di
applicazione della pena su richiesta, così come deve ritenersi ad esso preclusa
qualsiasi indagine circa l'illiceità del fatto e la responsabilità
dell'interessato: tanto più quando il ricorrente, come nel caso di specie, non
offra comunque argomenti al fine di consentire - conformemente ad un recente
orientamento del giudice di legittimità che consente al giudice disciplinare di
contestualizzare il fatto entro i limiti non contrastanti col giudicato
formatosi - una diversa valutazione degli accadimenti risultanti dalla sentenza
di patteggiamento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 12
luglio 2007) Consiglio Nazionale Forense, decisione del 29-09-2011, n. 149
Consiglio Nazionale Forense, decisione del
29-09-2011, n. 149
FATTO
Con sentenza n. 343/06 del 23.3.2006 emessa ex art. 444 cpp, il tribunale penale
di Genova applicava a carico, tra gli altri, dell'avv. P. G. la pena su
richiesta di anni uno e mesi 11 di reclusione per i reati di cui agli artt. 223,
1° comma, 216, 1° comma, n. 1), 216 1° comma, n. 2), 223 2° comma n. 1), 216, 1°
comma del RD 16.3.1942 n. 267, 2621 e 2632 c.c. che le erano stati contestati in
qualità di
consigliere di amministrazione sino al 28.6.1997 e di amministratrice di fatto
poi della srl I., dichiarata fallita.
Per iniziativa d'ufficio, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova con
comunicazione racc. a.r. del 4.4.2007, ricevuta il 5.4.2007 avvisava
l'interessata che nei suoi confronti aveva deliberato l'apertura di procedimento
disciplinare per i seguenti addebiti:
(1) per aver posto in essere, in violazione dell'ari. 16 n. 1 del Codice
deontologico, un'attività commerciale svolgendo le mansioni di amministratore di
fatto della società I. srl dal 28.6.1997 al 11.4.2002 data della dichiarazione
di fallimento della predetta società; in Genova dal 28.6.2007 all'11.4.2002;
(2) per aver violato l'art. 17 RDL 1578/1933 e l'art. 5 del Codice deontologico
avendo tenuto una condotta contraria ai doveri di probità, dignità e decoro in
quanto, svolgendo le mansioni di cui al capo 1), si rendeva responsabile di
diverse violazioni alla legge penale, che determinavano la sua condanna con
l'applicazione dell'ari. 444 cpp alla pena di anni uno e mesi 11 di reclusione.;
in Genova il 23.3.2006.
Citata a comparire per l'udienza disciplinare dell'11.7.2007, l'incolpata faceva
pervenire una missiva datata 7.7.2007 con la quale respingeva le accuse, in
particolare sostenendo di non aver mai compiuto atti di amministrazione e di non
essere mai stata amministratore operativo, avendo solo partecipato alle riunioni
del consiglio di amministrazione e, quale avvocato, prestato assistenza e
consulenza professionale per la società. Soggiungeva di essersi indotta a
patteggiare la pena in quanto in difficoltà per la grave malattia del padre e
per evitare lo strepitus fori; indicava infine quale testimone sui fatti
riferiti il commercialista dr. F. S. di Genova alla cui escussione tuttavia
rinunciava nel corso dell'udienza del 12.7.2007.
Svoltosi il procedimento con l'interrogatorio dell'incolpata che ribadiva la
versione offerta nella missiva di cui sopra, con decisione del 12-20 luglio 2007
il consiglio territoriale irrogava all'odierna ricorrente la sanzione
disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi dieci;
ciò sul riflesso che la sentenza ex art. 444 cpp, rendeva irretrattabile ed
indiscutibile il fatto, donde la conclusione che esso doveva ritenersi esistente
anche in sede deontologica. Residuando al consiglio il solo potere di
graduazione della sanzione, congrua doveva ritenersi quella della sospensione
per mesi dieci dall'esercizio della professione dovendosi quel fatto ritenere
grave sia per aver l'incolpata ricoperto una carica incompatibile con
l'iscrizione all'albo sia per essersi resa responsabile di gravi reati.
Contro detta decisione, notificata il 14.9.2007 ricorre ora a questo Consiglio
Nazionale Forense con tempestivo atto depositato il 28.9.2007 l'avv. P. G.
invocandone la completa riforma.
Sostiene che male avrebbe agito il consiglio territoriale stabilendo
l'automatismo tra sentenza ex art. 444 cpp ed affermazione della responsabilità
deontologica; infatti, il consiglio - a parere della ricorrente - "(...) se può
ritenersi che non avrebbe dovuto compiere un autonomo accertamento dei fatti
posti a base della sentenza di patteggiamento avrebbe (...) dovuto valutarli
approfonditamente per compiere un autonomo accertamento in ordine alla loro
rilevanza disciplinare” viceversa, nessuna valutazione dei fatti sarebbe stata
compiuta tanto più che non sarebbe stato nemmeno richiamato il fascicolo
processuale limitandosi ad una mera disamina del solo capo di imputazione.
Inoltre il consiglio non avrebbe tenuto conto che il suddetto capo di
imputazione sarebbe solo la prospettazione di un'ipotesi accusatoria e, alla
luce dell'orientamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione (v. ad es.
la sentenza n. 26182 del 7.12.2006) proprio in presenza di una sentenza emessa
ex art. 444 cpp il giudice disciplinare aveva l'obbligo di evidenziare le
circostanze di fatto prese in considerazione per giustificare la sanzione
inflitta.
Con memoria depositata il 4.10.2008 in uno a taluni documenti, illustra
ulteriormente le sue tesi.
DIRITTO
Con sentenza n. 336 del 14 – 18 dicembre 2009 la
Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità
proposta da questo Consiglio (in relazione a diverso procedimento disciplinare)
circa i rapporti tra sentenza di cd. patteggiamento e grado di autonomia di
valutazione da riconoscersi al giudice disciplinare, il tutto a proposito
dell’impianto normativo secondo cui la sentenza di applicazione della pena su
richiesta vincola il giudice disciplinare per quanto attiene al se
dell’esistenza ontologica del fatto contestato ed alla responsabilità
dell’incolpato (oltre che alla sua illiceità penale).
Per effetto di ciò, la citata sentenza n. 336/2009 del Giudice delle leggi ha
affermato che è conforme ai parametri costituzionali il sistema degli artt. 445
comma 1–bis e 653 comma 1-bis cpp e cioè la regola per cui non è possibile per
il giudice disciplinare spingersi oltre nello scrutinio del fatto quale risulta
irretrattabilmente scolpito nella sentenza di applicazione della pena su
richiesta; così come è preclusa qualsiasi indagine circa l’illiceità del fatto e
la responsabilità dell’interessato.
Residua, ovviamente, la necessità di una valutazione del disvalore della
condotta dal punto di vista deontologico ma quale risulta – si ribadisce -
cristallizzata nella sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Così impostati i termini della questione, va osservato che il Consiglio
territoriale non si è sottratto a questo compito, ché, anzi, ha motivato sul
punto in modo esauriente e logico facendo riferimento alla gravità dei fatti cui
ha dato rilevanza la sentenza di patteggiamento e deducendone non solo la sicura
rilevanza deontologica, ma anche il particolare disvalore.
Il quale è in sé, del resto, nel tipo stesso di condotta di cui è stata definita
la illiceità penale e la sua attribuibilità alla ricorrente. Onde, anche in
relazione all’ulteriore contestazione di aver dato causa ad una situazione di
incompatibilità con l’esercizio della professione svolgendo funzioni gestorie,
la responsabilità disciplinare esce conformata in modo chiaro e netto dalla
sentenza di applicazione della pena su richiesta mentre la gravità del
comportamento è in sé nei fatti contestati.
Non ignora il Consiglio un recente orientamento del SC (Cass. sez. lav.
10.3.2010, n. 5806) secondo cui, sulla base di una lettura costituzionalmente
orientata del dato normativo, il giudice disciplinare non è completamente
esentato dal potere/dovere di contestualizzare il fatto in limiti non
contrastanti col giudicato formatosi e cioè “(…) non contrastanti con il fatto
che, nello stato del processo in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna
a richiesta, non sussistevano cause di non punibilità o di estinzione del reato
e che, in quello stato del processo, risultavano invece sufficienti elementi per
l’esercizio dell'azione penale” Cass. 5806/2010 cit.).
Il ragionamento della corte muove dalla considerazione che combinando
l’eccezione fatta salva dall'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, (dettata per la
sentenza di applicazione della pena a richiesta) e la prescrizione dell’art. 653
c.p.p., comma 1bis, cit. (dettata per la sentenza di condanna), se ne ricava che
ambedue le pronunce, una volta divenute irrevocabili, acquisiscono efficacia di
giudicato nel giudizio per esponsabilità disciplinare, ma non già che hanno la
"stessa" efficacia di giudicato, se è vero che quest’ultimo non può che essere
necessariamente coerente col contenuto accertativo che ogni sentenza reca con
sé. E se è altrettanto vero che l’accertamento effettuato in sede penale fa
stato nel giudizio disciplinare, è bensì certo che quello (accertamento)
contenuto in una sentenza di condanna irrevocabile, al quale si riferisce la
prescrizione dell’art. 653 c.p.p., co. 1 bis, è diverso - e segnatamente più
ampio – dell’altro recato da una sentenza di patteggiamento di cui alla riserva
contenuta nell’art. 445 c.p.p., co.1 bis, c.p.p.
Ne segue che l’interpretazione sistematica del quadro normativo conduce –
secondo la corte – a dire che in caso di accertamento pieno (quello compatibile
con una sentenza di condanna a seguito di ibattimento) circa la sussistenza del
fatto, la sua illiceità penale ed il fatto che l’imputato l’ha commesso, “(…) è
questo pieno accertamento che ha efficacia di giudicato nel giudizio per
responsabilità disciplinare; laddove invece ci sia stato (nel caso di sentenza
di applicazione della pena a richiesta) solo l’accertamento dell’insussistenza,
allo stato, delle cause di non punibilità ovvero di estinzione del reato di cui
all’art. 129 c.p.p., è questo (diverso e più limitato) accertamento - cui però è
sottesa anche l’esistenza di elementi sufficienti a giustificare l’esercizio
dell’azione penale - che ha efficacia di giudicato e che non impedisce nel
giudizio civile per responsabilità disciplinare un’istruttoria probatoria che
vada al di là del (limitato) accertamento contenuto nella sentenza penale di
condanna a richiesta” (Cass. 5806/2010 cit.).
Ed è di questa diversa portata dell’accertamento contenuto nei due tipi di
sentenza che occorre tenere conto nel caso di un giudizio disciplinare, non solo
per effetto dell’interpretazione sistematica dianzi commentata, ma, anche e
soprattutto, di una necessaria interpretazione costituzionalmente orientata,
posto che “(…) sarebbe di assai dubbia compatibilità con il principio di
eguaglianza (art. 3 cost, comma 1) e di inviolabilità della tutela
giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 2), nonché con il principio del giusto
processo (art. 111 Cost, commi 1 e 2), predicare che la sentenza di applicazione
della pena a richiesta abbia, nel giudizio per responsabilità disciplinare,
un’efficacia di giudicato maggiore ed estesa a ciò che nel giudizio penale non è
stato affatto accertato. Sarebbe un giudicato formale, in parte fittizio proprio
perché comprensivo di ciò che non ha mai costituito oggetto di piena cognizione
nel giudizio penale” (Cass. 5806/2010 cit.).
La conclusione finale è che il giudicato penale così formatosi, non impedisce
all’incolpato di svolgere nel giudizio avente ad oggetto la sua responsabilità
disciplinare, le difese tendenti all’accertamento di elementi di fatto non
contrastanti col predetto giudicato; ossia non contrastanti con il fatto che,
nello stato del processo in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna a
richiesta, non sussistevano cause di non punibilità, o di estinzione del reato e
che, in quello stato del processo, risultavano invece sufficienti elementi per
l’esercizio dell'azione penale.
Anche se si volesse seguire questo recente orientamento interpretativo, resta
comunque il fatto che dalla decisione qui impugnata si ricava (ed il dato non è
stato contestato dall’impugnante) che la ricorrente ha rinunciato all’escussione
del teste che aveva indicato a sua discolpa nella prima fase di giudizio innanzi
al consiglio territoriale; in questa sede, poi, non ha dedotto nuovi elementi di
prova; dunque, il quadro probatorio resta quello scolpito dalla sentenza di
patteggiamento e non sussiste la possibilità (anche volendo) di contestualizzare
il fatto in modo diverso da quello che da essa risulta.
Ora, se quest’ultimo è quello che emerge dalla sentenza di applicazione della
pena su richiesta (compreso l’aver posto in essere una situazione di
incompatibilità con l’esercizio della professione), se nuovi aspetti della
vicenda non sono concretamente valorizzabili in sede disciplinare o (il che è lo
stesso) non sono stati offerti strumenti adeguati per consentire sia al
consiglio territoriale sia a questo Consiglio nazionale di valorizzarli (ammesso
possa seguirsi la recente impostazione della Corte di cassazione), l’interessata
essendosi limitata a discutere dell’inammissibilità del contestato automatismo
senza offrire, poi,
argomenti per diversamente valutare gli accadimenti risultanti dalla sentenza di
patteggiamento, se, infine, è certo che il fatto è stato posto in essere
dall’avv. G., ne deriva, da un lato, che il comportamento da valutare
deontologicamente in questa sede è quello stesso che ontologicamente risulta
scolpito nella sentenza di patteggiamento, e, dall’altro, che la sua rilevanza
disciplinare è stata correttamente e con motivazione congrua ed immune da vizi
logici ricavata dal Consiglio territoriale, sia nell’aver la ricorrente
realizzato una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione,
sia nella gravità dei reati di cui la medesima si è resa responsabile avendo
posto “(…) in essere atto di distrazione patrimoniale fraudolenta tenuto i libri
e le altre scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione
del patrimonio e del movimento degli affari ed esposto fatti materiali non
rispondenti al vero in ordine alla situazione economica , patrimoniale e
finanziaria della società avendo distratto svariate attività dal
patrimonio sociale anche a favore di società dalla stessa costituita” (decisione
impugnata, p. 3).
Congrua appare la sanzione irrogata in relazione ai fatti contestati e
considerati disciplinarmente rilevanti.
In conclusione la decisione del consiglio dell’ordine degli avvocati di Genova
va integralmente confermata.
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg.
del R.D. 22.1.1934, n. 37;
respinge il ricorso proposto dall’avv. P. G. avverso la decisione del Consiglio
dell’Ordine di Genova che conferma integralmente.
Così deciso in Roma il 30 aprile 2011.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.f.
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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