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Avvocato - Procedimento disciplinare - Natura del giudizio di appello - Revisio prioris instantiae - Mancata specificazione dei motivi di impugnazione - Indicazione chiara ed univoca ragioni fatto e diritto - Necessità Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la controparte - Richiesta di compenso professionale alla controparte
Secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio di appello demandato al C.N.F. si configura come una revisio prioris instantiae e non come un iudicium novum. Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è necessaria l'indicazione chiara ed inequivoca delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento delle doglianze, espresse in forma tale da consentire l'identificazione esatta delle questioni che si intendono sottoporre al vaglio del nuovo giudice.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che impropriamente richieda le spese legali, ad esso dovute dai propri clienti, direttamente al debitore e senza darne comunicazione ai clienti medesimi, e che allo stesso tempo, dopo averle ricevute, le fatturi quali pagamento di prestazione professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Omissis, 14 dicembre 2009) Consiglio Nazionale Forense, decisione del  28-09-2011, n. 147

Consiglio Nazionale Forense, decisione del  28-09-2011, n. 147

FATTO

In data 08.05.2009 il sig. M. M. depositava presso il C.O.A. di omissis esposto nel quale ricostruiva il rapporto professionale intercorso tra lui e l’Avv. L.. In particolare, rappresentava di essersi rivolto alla professionista al fine di ottenere il pagamento di un credito vantato nei confronti di tale P. G. per opere edili eseguite su immobile.
Affermava, inoltre, che a seguito dei solleciti il P. si era dichiarato disponibile a corrispondere in maniera dilazionata l’importo dovuto pari ad € 12.538,73. A seguito di accettazione, dopo avere in data .11.2004 effettuato un primo versamento, il debitore non faceva più seguito ad ulteriori versamenti. Il M., quindi, invitava l’Avvocato L. ad attivarsi per il recupero di quanto ancora dovutogli.

Ai solleciti il debitore dava riscontro per il tramite dell’Avvocato C., e tra i due legali intercorreva corrispondenza. L’esponente aggiungeva che, non avendo ricevuto più alcuna notizia, aveva contattato la professionista la quale, dopo avergli rappresentato di essersi più volte recata presso il P. per sollecitarlo al pagamento gli aveva consigliato di desistere dal proseguire nel tentativo di recupero, e che neppure la proposizione di un’azione giudiziaria avrebbe potuto dare alcun risultato. A seguito di tanto si era determinato ad abbandonare ogni azione. Nell’anno 2008, però il M. si era recato dall’Avvocato M. per altre vicende relative alla propria impresa richiedendogli anche di tentare nuovamente il recupero del credito vantato nei confronti del P.. Quest’ultimo professionista inviava, quindi, al P. richiesta di pagamento alla quale quest’ultimo rispondeva contestando il credito e affermando di aver già provveduto al pagamento dell’intero importo. A riprova delle sue affermazioni inviava all’Avvocato M. copia fotostatica degli assegni intestati all’Avvocato L., e da questa incassati, di importo sufficiente a coprire l’intero debito. Dalle corrispondenze intercorse tra l’Avvocato L. e i diversi professionisti emergeva chiaramente che l’Avvocato L. aveva emesso fatture per prestazioni professionali direttamente al P., benché questi risultasse essere sua controparte. In relazione a tutto quanto esposto il M. chiedeva fossero adottati nei confronti del professionista i
provvedimenti ritenuti opportuni. Allegava all’esposto medesimo, oltre le copie delle fatture e le distinte di versamento, anche copia degli assegni intestati all’Avvocato L. e le copie dei fax intervenuti tra l’Avvocato L., l’Avvocato C. e l’Avv. M..
Il COA di Omissis ricevuto l’atto invitava il professionista a fornire i necessari chiarimenti in relazione all’esposto presentato nei suoi confronti. In data 28.05.2009 per il tramite del difensore, Avvocato Benetti, pervenivano al COA le osservazioni con le quali, contestata la ricostruzione dei fatti come operata dall’esponente, si precisava che il P. a fronte del suo debito aveva versato una prima rata di € 6.000,00 direttamente al M., nonché l’ulteriore somma di € 2.536,13 direttamente all’Avvocato L. a titolo di competenze dovute (tale importo costituiva l’oggetto della fattura n. 7 del 18.11.2004 rilasciata direttamente al P.). Per il residuo debito nessun ulteriore versamento era stato effettuato e pertanto il debito del P. nei confronti del M. doveva ritenersi ancora sussistente. Quanto agli assegni emessi in suo favore dal P., fatta eccezione per quello di € 6.000,00 versato al M., affermava che gli stessi erano serviti per saldare suoi onorari per attività stragiudiziali connesse alla pratica relativa alla F. B. come da fattura n. 6 del 25.10.2004. concludeva chiedendo espressamente di essere sentita.

In data 09.06.2009, il COA deliberava l’apertura di procedimento disciplinare contestando il seguente capo d’incolpazione:
“per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e diligenza
1) Per aver assunto incarico professionale nell’interesse del sig. P. R. quando, contestualmente, l’Avvocato A. L. era difensore dell’impresa M. di M. M. per il recupero della somma di €. 12.538,78 nei confronti del medesimo sig. P. R., in violazione delle norme deontologiche ed in particolare dell’art. 37 c.d..
2) Per aver richiesto il pagamento del proprio compenso direttamente al sig. P. R. per l’attività professionale prestata, contro il medesimo, nell’interesse dell’impresa M. di M. M. emettendo la fatt. n. 7 del 18/11/2004 per €. 2.536,13 (oneri fiscali compresi), in violazione delle norme deontologiche e in particolare dell’art. 50 c.d.
3) Per aver incassato e trattenuto la complessiva somma di €. 6.750,00 consegnata dal sig. P. R. ad essa avv. A. L. a saldo della posizione debitoria in essere con l’impresa M. di M. M. mediante n. 5 assegni bancari tratta su B. A. M. in data 29/10/2004 di € 2.500,00, in data 03/11/2004 di €. 2.000,00, in data 10/11/2004 di €. 1.500,00, in data 20/11/2004 di € 250,00, in data 26/11/2004 di €. 500,00, assegni tutti emessi all’ordine dell’avv. A. L. medesima a firma P. R; non consegnando mai all’impresa M..
4) Per aver omesso di informare il sig. M. M., quale titolare dell’impresa M., che il sig. P. R. aveva versato la suddetta somma di €. 6.750,00 a saldo dell’importo richiesto In Pavullo ottobre 2004 ad oggi”
Il COA fissa udienza di trattazione per il giorno 12.10.2009.
Nelle more stante la richiesta di audizione espressamente formulata dall’Avvocato L., in data 31.07.2009 il professionista veniva sentito d’innanzi a due consiglieri all’uopo delegati, e in tale sede venivano acquisiti i documenti esibiti dalla stessa.
Nella seduta dello 12.10.2009 il C.O.A. presente l’incolpata e il suo difensore Avvocato Marco Favini, escussi i testi Avvocato Ruggero C. e il sig. P. R., ritenuta superflua l’audizione degli ulteriori testi non comparsi (M. e B.) e chiusa la fase dibattimentale, disponeva procedersi alla discussione.
La difesa concludeva chiedendo, in via principale, il proscioglimento dell’incolpata per i capi 1), 3) e 4) perché il fatto non sussiste e per il capo 2) per insufficienza di prove, in subordine il minimo della sanzione.
All’esito della camera di consiglio il COA pronunziava ordinanza con la quale disponeva che l’incolpata provvedesse al deposito dei libri I.V.A. delle fatture per gli anni 2004 e 2005, le relative dichiarazioni I.V.A. nonché le dichiarazioni di debito datate 15.11.2004 e 30.09.2004; disponeva, altresì, effettuazione di perizia grafologica, rinviando per la nomina del consulente all’udienza del 16.10.2009 entro
cui l’incolpata avrebbe dovuto provvedere al deposito della documentazione richiestale. A tale udienza depositata la documentazione, veniva nominato il consulente, cui erano concessi i termini per il deposito dell’elaborato fino al 04.12.2009, e si fissava l’udienza per il prosieguo nel 14.12.2009.
In tale data, assente l’incolpata che in data 10.12.2009 aveva depositato proprie precisazioni, il difensore richiamata la memoria a firma dell’Avvocato L. e le conclusioni rappresentate dal consulente di parte, concludeva per l’assoluzione da ogni addebito e subordinatamente, solo in riferimento all’addebito di cui al n. 2), l’irrogazione di sanzione meramente formale.
All’esito della camera di consiglio il COA assolveva l’incolpato dall’addebito di cui al n. 1) e, riconosciuta la sua responsabilità per i residui capi, irrogava la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi 3.
La decisione veniva notificata al difensore Avv. Marco Favini in data 13 gennaio 2010, al P.M. in data 08 gennaio 2010, e personalmente all’incolpato mediante l’invio di plico raccomandato ricevuto in data 13.01.2010.
Avverso tale decisione, con atto depositato in data 25.01.2010, proponeva ricorso l’avvocato A. L. rilevando che il COA procedente aveva del tutto ignorato quanto emerso a suo favore nelle udienze istruttorie e nell’esperita consulenza grafologica, nella quale si era dato atto dell’autenticità della firma del P. R., e conseguentemente i pagamenti effettuati dal P. si riferivano al debito nei confronti della ditta B. Evidenziava come le somme versate non corrispondevano per importo al residuo debito del P. nei confronti del M., ammontando lo stesso ad € 6.500,00 contro gli € 6.750,00 versati con gli assegni in questione, e che, dunque, non potevano che rappresentare somme dovute dal P. al professionista per prestazioni professionali rese in suo favore. A dimostrazione della sua buonafede ricostruiva la vicenda storica rilevando che, ove mai si fosse trattata di una manovra artefatta allo scopo di coprire un illecito, ella ben si sarebbe guardata dal depositare la documentazione. Concludeva per l’assenza di
qualsiasi responsabilità al più riconoscendo solo quella, integrante a suo dire violazione modesta, di essersi fatta retribuire dall’avversario senza avvertire il proprio cliente e che fosse più opportuno che prima di farsi pagare le proprie competenze per la pratica M. avesse verificato che l’avversario avesse provveduto a saldare anche il debito vantato dal proprio cliente. In subordine, invocava l’irrogazione di una sanzione non interdittiva dell’esercizio della professione ed in ogni caso che quella interdittiva fosse congruamente ridotta..
Chiedeva che, in riforma dell’impugnata decisione, fosse pronunciato il suo proscioglimento.
Pervenuto il fascicolo al C.N.F., si provvedeva alla fissazione dell’udienza di trattazione di cui era dato avviso alle parti.
All’odierna udienza le parti presenti concludevano come da separato verbale.
DIRITTO
La genericità delle censure mosse alla decisione del COA con il ricorso proposto impone una disamina preliminare circa l’ammissibilità dello stesso. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio di appello demandato al CNF si qualifica come una revisio prioris istantiae e non come un iudicium novum, pertanto ai fini dell’ammissibilità del ricorso è necessaria l’indicazione chiara ed inequivoca delle
ragioni di fatto e diritto poste a fondamento delle doglianze, espresse in forma tale da consentire l’identificazione esatta delle questioni che si intendono sottoporre al vaglio del nuovo giudice. I motivi di appello depositati in data 25 gennaio 2010, non sembrano integrare tale requisito ponendosi come una mera ricostruzione alternativa della vicenda oggetto del giudizio. Ciò dunque imporrebbe all’attuale Giudicante un
riesame complessivo della vicenda che non appartiene ai poteri di questo Giudice.
Ad ogni buon conto, a prescindere dalla valutazione circa l’ammissibilità del ricorso, lo stesso appare nel merito palesemente infondato e non merita accoglimento.
I primi due punti del ricorso presentato dall’Avv. L., in vero, non possono neanche considerarsi quali veri e propri motivi d’impugnazione, dal momento che con il primo ci si limita a riconoscere il pieno valore probatorio di quanto emerso dalla consulenza grafologica, circostanza, peraltro, ampiamente riconosciuta anche in sentenza; il secondo punto, invece, integra una mera affermazione apodittica formulata dalla
parte, che non trova alcun riscontro. Infatti, nel punto in esame si assume come riconosciuto dal P. un “debito nei confronti dell’Avv.ssa L. per le conseguenti spese legali”. Tale affermazione risulta ampiamente smentita dalla perizia grafologica nella quale si da atto che proprio il documento dal quale si evincerebbe tale circostanza riporta una firma apocrifa, artefatta “fotocopiando la firma che il P. aveva apposto in
originale” su altro documento, di ciò è dato atto dalla stessa parte ricorrente nel corpo del ricorso.
Con il successivo punto del ricorso si contesta la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice in relazione all’addebito di cui al capo 3 dell’incolpazione. In particolare, il ricorrente contesta il titolo per il quale sarebbero stati da lei i ricevuti i pagamenti effettuati dal P. con gli assegni esibiti in giudizio, asserendo che gli stessi sarebbero stati destinati al pagamento delle spese legali relative alle pratiche di recupero credito seguite per conto dell’impresa B. e dell’impresa M. nei confronti del P.. Spese legali che il P. – debitore - si sarebbe impegnato a pagare.

Orbene, fermo restando che la fatturazione al P. per prestazioni professionali rese nei confronti di terzi diversi da questo rappresenta già di per sé un atto improprio autonomamente sanzionato, si deve rilevare la mancata corrispondenza, di non poco conto, tra le somme ricevute dal professionista, asseritamente a saldo delle fatture, e gli importi fatturati.
Infatti, con il proscioglimento dalla contestazione sub 1) si evince chiaramente che l’Avvocato L. non ha mai annoverato tra i suoi clienti il P., che è sempre stato destinatario delle azioni di recupero credito promosse nei suoi confronti dall’Avvocato L.. Orbene se pure si da per ammesso che il P. si fosse assunto a suo carico l’onere del pagamento delle spese legali, queste andavano sempre e comunque fatturate ai diversi clienti, si fosse trattato di M. ovvero B. o altri. Ne discende che l’avvocato L. per ogni singolo cliente per mandato dei quali agiva nei confronti dell’unico debitore P. avrebbe dovuto tenere conteggi separati, pretendendo che fosse il debitore a dichiarare, eventualmente anche con dichiarazione scritta le ragioni del pagamento effettuato, e ciò soprattutto nel proprio interesse e a tutela del debitore, che si
presentava al suo cospetto senza l’assistenza di un difensore.
Ciò detto e rilevata, si ripete, la mancata corrispondenza tra le somme versate e quelle fatturate, nonché la creazione di un documento sicuramente artefatto cui pur riconoscendosi la natura di antecedente logico, sostituito dal successivo riconoscimento del debito, non si comprende il perché della sua creazione se non per l’inserimento nell’artefatto dell’assunzione dell’impegno al pagamento delle spese
legali, che non compare in nessuno degli altri documenti. Di qui la necessità dovuta a dover giustificare il perché dell’incasso di somme direttamente dal P., che tra l’altro avrebbe dovuto quantificare nel suo ammontare complessivo (onorari, diritti, spese e spese generali), con esclusione degli accessori (c.p.a. e Iva. dovuti per legge) e non, per maggiorarli, aggiungendo le spese generali. Cosicché si possano pienamente giustificare le somme incassate.
Infatti non vi è nessun dubbio che l’Avv. L. abbia ricevuto ed incassato una somma totale pari ad € 6.750,00, e altresì che impropriamente abbia richiesto le spese legali, a lei dovute dai propri clienti, direttamente al debitore, senza avere dato comunicazione ai propri clienti, e allo stesso, dopo averle ricevute le ha fatturate quali pagamento di prestazione professionale, nel mentre che avrebbe dovuto effettuare i conteggi con i propri clienti ammesso che le somme esborsate dal P. non fossero attribuibili al M., ma a pratiche diverse.
Tutti questi elementi letti nella loro conseguenzialità acquisiscono la necessaria valenza per comprovare la responsabilità dell’incolpato.
A rafforzare tale convincimento si aggiunge il comportamento tenuto dall’avvocato L. a fronte delle sollecitazioni del M. per il prosieguo dell’azione di recupero del credito “P.”. Il professionista, infatti, invitava lo stesso a desistere dal proseguire nelle azioni intraprendendo le vie giudiziarie e ciò per quanto da lei sostenuto in quanto il P. sarebbe stato sicuramente insolvente, cosa questa certamente a lei non risultante come corrispondente al vero dal momento che, in via stragiudiziale il P. aveva esborsato circa € 13.000,00 e nessuno degli assegni da lui emessi era tornato insoluto. A fronte di una tale situazione di fatto il soggetto poteva essere considerato in difficoltà ma non certamente insolvente, ciò a prescindere dal fatto che l’insolvenza può dichiararsi solo allorquando tutte le azioni esecutive poste in essere nei suoi
confronti abbiano dato esito negativo. Ciò ancora senza voler aggiungere che l’Avvocato L. si sarebbe fatta pagare i suoi compensi, ammesso che tale fosse la causale delle somme, prima ancora del completamento dell’incarico professionale, dei quali non fornisce dimostrazione (prat. B.). E se la pratica esisteva veramente l’averla definita è un ‘ulteriore prova della solvibilità del P., che chiarisce lteriormente le reali ragioni del consiglio di desistere rilasciato al M., correttamente ritenute dall’Ordine.
In relazione all’addebito sub 2) la responsabilità dell’Avv. L. deve ritenersi pacifica e sottratta all’esame di questo Giudice dal momento che è la stessa ricorrente con il punto 6) del ricorso a prestare piena acquiescenza alla sentenza di primo grado, riconoscendo la propria responsabilità per essersi fatta pagare le spese legali dall’avversario senza di ciò avvertire il proprio cliente.
P.Q.M.
Il Consiglio nazionale forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
rigetta l’appello e conferma la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per mesi tre come disposta dalla decisione del COA di Omissis che conferma.
Così deciso in Roma il 26 maggio 2011.

IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
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