Avvocato - Procedimento disciplinare - Natura
del giudizio di appello - Revisio prioris instantiae - Mancata specificazione
dei motivi di impugnazione - Indicazione chiara ed univoca ragioni fatto e
diritto - Necessità Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la controparte
- Richiesta di compenso professionale alla controparte
Secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio di appello demandato al C.N.F.
si configura come una revisio prioris instantiae e non come un iudicium novum.
Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è necessaria
l'indicazione chiara ed inequivoca delle ragioni di fatto e diritto poste a
fondamento delle doglianze, espresse in forma tale da consentire
l'identificazione esatta delle questioni che si intendono sottoporre al vaglio
del nuovo giudice.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che
impropriamente richieda le spese legali, ad esso dovute dai propri clienti,
direttamente al debitore e senza darne comunicazione ai clienti medesimi, e che
allo stesso tempo, dopo averle ricevute, le fatturi quali pagamento di
prestazione professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di
Omissis, 14 dicembre 2009) Consiglio Nazionale Forense, decisione del
28-09-2011, n. 147
Consiglio Nazionale Forense, decisione del
28-09-2011, n. 147
FATTO
In data 08.05.2009 il sig. M. M. depositava
presso il C.O.A. di omissis esposto nel quale ricostruiva il rapporto
professionale intercorso tra lui e l’Avv. L.. In particolare, rappresentava di
essersi rivolto alla professionista al fine di ottenere il pagamento di un
credito vantato nei confronti di tale P. G. per opere edili eseguite su
immobile.
Affermava, inoltre, che a seguito dei solleciti il P. si era dichiarato
disponibile a corrispondere in maniera dilazionata l’importo dovuto pari ad €
12.538,73. A seguito di accettazione, dopo avere in data .11.2004 effettuato un
primo versamento, il debitore non faceva più seguito ad ulteriori versamenti. Il
M., quindi, invitava l’Avvocato L. ad attivarsi per il recupero di quanto ancora
dovutogli.
Ai solleciti il debitore dava riscontro per il
tramite dell’Avvocato C., e tra i due legali intercorreva corrispondenza.
L’esponente aggiungeva che, non avendo ricevuto più alcuna notizia, aveva
contattato la professionista la quale, dopo avergli rappresentato di essersi più
volte recata presso il P. per sollecitarlo al pagamento gli aveva consigliato di
desistere dal proseguire nel tentativo di recupero, e che neppure la
proposizione di un’azione giudiziaria avrebbe potuto dare alcun risultato. A
seguito di tanto si era determinato ad abbandonare ogni azione. Nell’anno 2008,
però il M. si era recato dall’Avvocato M. per altre vicende relative alla
propria impresa richiedendogli anche di tentare nuovamente il recupero del
credito vantato nei confronti del P.. Quest’ultimo professionista inviava,
quindi, al P. richiesta di pagamento alla quale quest’ultimo rispondeva
contestando il credito e affermando di aver già provveduto al pagamento
dell’intero importo. A riprova delle sue affermazioni inviava all’Avvocato M.
copia fotostatica degli assegni intestati all’Avvocato L., e da questa
incassati, di importo sufficiente a coprire l’intero debito. Dalle
corrispondenze intercorse tra l’Avvocato L. e i diversi professionisti emergeva
chiaramente che l’Avvocato L. aveva emesso fatture per prestazioni professionali
direttamente al P., benché questi risultasse essere sua controparte. In
relazione a tutto quanto esposto il M. chiedeva fossero adottati nei confronti
del professionista i
provvedimenti ritenuti opportuni. Allegava all’esposto medesimo, oltre le copie
delle fatture e le distinte di versamento, anche copia degli assegni intestati
all’Avvocato L. e le copie dei fax intervenuti tra l’Avvocato L., l’Avvocato C.
e l’Avv. M..
Il COA di Omissis ricevuto l’atto invitava il professionista a fornire i
necessari chiarimenti in relazione all’esposto presentato nei suoi confronti. In
data 28.05.2009 per il tramite del difensore, Avvocato Benetti, pervenivano al
COA le osservazioni con le quali, contestata la ricostruzione dei fatti come
operata dall’esponente, si precisava che il P. a fronte del suo debito aveva
versato una prima rata di € 6.000,00 direttamente al M., nonché l’ulteriore
somma di € 2.536,13 direttamente all’Avvocato L. a titolo di competenze dovute
(tale importo costituiva l’oggetto della fattura n. 7 del 18.11.2004 rilasciata
direttamente al P.). Per il residuo debito nessun ulteriore versamento era stato
effettuato e pertanto il debito del P. nei confronti del M. doveva ritenersi
ancora sussistente. Quanto agli assegni emessi in suo favore dal P., fatta
eccezione per quello di € 6.000,00 versato al M., affermava che gli stessi erano
serviti per saldare suoi onorari per attività stragiudiziali connesse alla
pratica relativa alla F. B. come da fattura n. 6 del 25.10.2004. concludeva
chiedendo espressamente di essere sentita.
In data 09.06.2009, il COA deliberava l’apertura
di procedimento disciplinare contestando il seguente capo d’incolpazione:
“per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e diligenza
1) Per aver assunto incarico professionale nell’interesse del sig. P. R. quando,
contestualmente, l’Avvocato A. L. era difensore dell’impresa M. di M. M. per il
recupero della somma di €. 12.538,78 nei confronti del medesimo sig. P. R., in
violazione delle norme deontologiche ed in particolare dell’art. 37 c.d..
2) Per aver richiesto il pagamento del proprio compenso direttamente al sig. P.
R. per l’attività professionale prestata, contro il medesimo, nell’interesse
dell’impresa M. di M. M. emettendo la fatt. n. 7 del 18/11/2004 per €. 2.536,13
(oneri fiscali compresi), in violazione delle norme deontologiche e in
particolare dell’art. 50 c.d.
3) Per aver incassato e trattenuto la complessiva somma di €. 6.750,00
consegnata dal sig. P. R. ad essa avv. A. L. a saldo della posizione debitoria
in essere con l’impresa M. di M. M. mediante n. 5 assegni bancari tratta su B.
A. M. in data 29/10/2004 di € 2.500,00, in data 03/11/2004 di €. 2.000,00, in
data 10/11/2004 di €. 1.500,00, in data 20/11/2004 di € 250,00, in data
26/11/2004 di €. 500,00, assegni tutti emessi all’ordine dell’avv. A. L.
medesima a firma P. R; non consegnando mai all’impresa M..
4) Per aver omesso di informare il sig. M. M., quale titolare dell’impresa M.,
che il sig. P. R. aveva versato la suddetta somma di €. 6.750,00 a saldo
dell’importo richiesto In Pavullo ottobre 2004 ad oggi”
Il COA fissa udienza di trattazione per il giorno 12.10.2009.
Nelle more stante la richiesta di audizione espressamente formulata
dall’Avvocato L., in data 31.07.2009 il professionista veniva sentito d’innanzi
a due consiglieri all’uopo delegati, e in tale sede venivano acquisiti i
documenti esibiti dalla stessa.
Nella seduta dello 12.10.2009 il C.O.A. presente l’incolpata e il suo difensore
Avvocato Marco Favini, escussi i testi Avvocato Ruggero C. e il sig. P. R.,
ritenuta superflua l’audizione degli ulteriori testi non comparsi (M. e B.) e
chiusa la fase dibattimentale, disponeva procedersi alla discussione.
La difesa concludeva chiedendo, in via principale, il proscioglimento
dell’incolpata per i capi 1), 3) e 4) perché il fatto non sussiste e per il capo
2) per insufficienza di prove, in subordine il minimo della sanzione.
All’esito della camera di consiglio il COA pronunziava ordinanza con la quale
disponeva che l’incolpata provvedesse al deposito dei libri I.V.A. delle fatture
per gli anni 2004 e 2005, le relative dichiarazioni I.V.A. nonché le
dichiarazioni di debito datate 15.11.2004 e 30.09.2004; disponeva, altresì,
effettuazione di perizia grafologica, rinviando per la nomina del consulente
all’udienza del 16.10.2009 entro
cui l’incolpata avrebbe dovuto provvedere al deposito della documentazione
richiestale. A tale udienza depositata la documentazione, veniva nominato il
consulente, cui erano concessi i termini per il deposito dell’elaborato fino al
04.12.2009, e si fissava l’udienza per il prosieguo nel 14.12.2009.
In tale data, assente l’incolpata che in data 10.12.2009 aveva depositato
proprie precisazioni, il difensore richiamata la memoria a firma dell’Avvocato
L. e le conclusioni rappresentate dal consulente di parte, concludeva per
l’assoluzione da ogni addebito e subordinatamente, solo in riferimento
all’addebito di cui al n. 2), l’irrogazione di sanzione meramente formale.
All’esito della camera di consiglio il COA assolveva l’incolpato dall’addebito
di cui al n. 1) e, riconosciuta la sua responsabilità per i residui capi,
irrogava la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi
3.
La decisione veniva notificata al difensore Avv. Marco Favini in data 13 gennaio
2010, al P.M. in data 08 gennaio 2010, e personalmente all’incolpato mediante
l’invio di plico raccomandato ricevuto in data 13.01.2010.
Avverso tale decisione, con atto depositato in data 25.01.2010, proponeva
ricorso l’avvocato A. L. rilevando che il COA procedente aveva del tutto
ignorato quanto emerso a suo favore nelle udienze istruttorie e nell’esperita
consulenza grafologica, nella quale si era dato atto dell’autenticità della
firma del P. R., e conseguentemente i pagamenti effettuati dal P. si riferivano
al debito nei confronti della ditta B. Evidenziava come le somme versate non
corrispondevano per importo al residuo debito del P. nei confronti del M.,
ammontando lo stesso ad € 6.500,00 contro gli € 6.750,00 versati con gli assegni
in questione, e che, dunque, non potevano che rappresentare somme dovute dal P.
al professionista per prestazioni professionali rese in suo favore. A
dimostrazione della sua buonafede ricostruiva la vicenda storica rilevando che,
ove mai si fosse trattata di una manovra artefatta allo scopo di coprire un
illecito, ella ben si sarebbe guardata dal depositare la documentazione.
Concludeva per l’assenza di
qualsiasi responsabilità al più riconoscendo solo quella, integrante a suo dire
violazione modesta, di essersi fatta retribuire dall’avversario senza avvertire
il proprio cliente e che fosse più opportuno che prima di farsi pagare le
proprie competenze per la pratica M. avesse verificato che l’avversario avesse
provveduto a saldare anche il debito vantato dal proprio cliente. In subordine,
invocava l’irrogazione di una sanzione non interdittiva dell’esercizio della
professione ed in ogni caso che quella interdittiva fosse congruamente ridotta..
Chiedeva che, in riforma dell’impugnata decisione, fosse pronunciato il suo
proscioglimento.
Pervenuto il fascicolo al C.N.F., si provvedeva alla fissazione dell’udienza di
trattazione di cui era dato avviso alle parti.
All’odierna udienza le parti presenti concludevano come da separato verbale.
DIRITTO
La genericità delle censure mosse alla decisione del COA con il ricorso proposto
impone una disamina preliminare circa l’ammissibilità dello stesso. Infatti,
secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio di appello demandato al CNF si
qualifica come una revisio prioris istantiae e non come un iudicium novum,
pertanto ai fini dell’ammissibilità del ricorso è necessaria l’indicazione
chiara ed inequivoca delle
ragioni di fatto e diritto poste a fondamento delle doglianze, espresse in forma
tale da consentire l’identificazione esatta delle questioni che si intendono
sottoporre al vaglio del nuovo giudice. I motivi di appello depositati in data
25 gennaio 2010, non sembrano integrare tale requisito ponendosi come una mera
ricostruzione alternativa della vicenda oggetto del giudizio. Ciò dunque
imporrebbe all’attuale Giudicante un
riesame complessivo della vicenda che non appartiene ai poteri di questo
Giudice.
Ad ogni buon conto, a prescindere dalla valutazione circa l’ammissibilità del
ricorso, lo stesso appare nel merito palesemente infondato e non merita
accoglimento.
I primi due punti del ricorso presentato dall’Avv. L., in vero, non possono
neanche considerarsi quali veri e propri motivi d’impugnazione, dal momento che
con il primo ci si limita a riconoscere il pieno valore probatorio di quanto
emerso dalla consulenza grafologica, circostanza, peraltro, ampiamente
riconosciuta anche in sentenza; il secondo punto, invece, integra una mera
affermazione apodittica formulata dalla
parte, che non trova alcun riscontro. Infatti, nel punto in esame si assume come
riconosciuto dal P. un “debito nei confronti dell’Avv.ssa L. per le conseguenti
spese legali”. Tale affermazione risulta ampiamente smentita dalla perizia
grafologica nella quale si da atto che proprio il documento dal quale si
evincerebbe tale circostanza riporta una firma apocrifa, artefatta “fotocopiando
la firma che il P. aveva apposto in
originale” su altro documento, di ciò è dato atto dalla stessa parte ricorrente
nel corpo del ricorso.
Con il successivo punto del ricorso si contesta la ricostruzione dei fatti
operata dal primo giudice in relazione all’addebito di cui al capo 3 dell’incolpazione.
In particolare, il ricorrente contesta il titolo per il quale sarebbero stati da
lei i ricevuti i pagamenti effettuati dal P. con gli assegni esibiti in
giudizio, asserendo che gli stessi sarebbero stati destinati al pagamento delle
spese legali relative alle pratiche di recupero credito seguite per conto
dell’impresa B. e dell’impresa M. nei confronti del P.. Spese legali che il P. –
debitore - si sarebbe impegnato a pagare.
Orbene, fermo restando che la fatturazione al P. per prestazioni professionali
rese nei confronti di terzi diversi da questo rappresenta già di per sé un atto
improprio autonomamente sanzionato, si deve rilevare la mancata corrispondenza,
di non poco conto, tra le somme ricevute dal professionista, asseritamente a
saldo delle fatture, e gli importi fatturati.
Infatti, con il proscioglimento dalla contestazione sub 1) si evince chiaramente
che l’Avvocato L. non ha mai annoverato tra i suoi clienti il P., che è sempre
stato destinatario delle azioni di recupero credito promosse nei suoi confronti
dall’Avvocato L.. Orbene se pure si da per ammesso che il P. si fosse assunto a
suo carico l’onere del pagamento delle spese legali, queste andavano sempre e
comunque fatturate ai diversi clienti, si fosse trattato di M. ovvero B. o
altri. Ne discende che l’avvocato L. per ogni singolo cliente per mandato dei
quali agiva nei confronti dell’unico debitore P. avrebbe dovuto tenere conteggi
separati, pretendendo che fosse il debitore a dichiarare, eventualmente anche
con dichiarazione scritta le ragioni del pagamento effettuato, e ciò soprattutto
nel proprio interesse e a tutela del debitore, che si
presentava al suo cospetto senza l’assistenza di un difensore.
Ciò detto e rilevata, si ripete, la mancata corrispondenza tra le somme versate
e quelle fatturate, nonché la creazione di un documento sicuramente artefatto
cui pur riconoscendosi la natura di antecedente logico, sostituito dal
successivo riconoscimento del debito, non si comprende il perché della sua
creazione se non per l’inserimento nell’artefatto dell’assunzione dell’impegno
al pagamento delle spese
legali, che non compare in nessuno degli altri documenti. Di qui la necessità
dovuta a dover giustificare il perché dell’incasso di somme direttamente dal P.,
che tra l’altro avrebbe dovuto quantificare nel suo ammontare complessivo
(onorari, diritti, spese e spese generali), con esclusione degli accessori (c.p.a.
e Iva. dovuti per legge) e non, per maggiorarli, aggiungendo le spese generali.
Cosicché si possano pienamente giustificare le somme incassate.
Infatti non vi è nessun dubbio che l’Avv. L. abbia ricevuto ed incassato una
somma totale pari ad € 6.750,00, e altresì che impropriamente abbia richiesto le
spese legali, a lei dovute dai propri clienti, direttamente al debitore, senza
avere dato comunicazione ai propri clienti, e allo stesso, dopo averle ricevute
le ha fatturate quali pagamento di prestazione professionale, nel mentre che
avrebbe dovuto effettuare i conteggi con i propri clienti ammesso che le somme
esborsate dal P. non fossero attribuibili al M., ma a pratiche diverse.
Tutti questi elementi letti nella loro conseguenzialità acquisiscono la
necessaria valenza per comprovare la responsabilità dell’incolpato.
A rafforzare tale convincimento si aggiunge il comportamento tenuto
dall’avvocato L. a fronte delle sollecitazioni del M. per il prosieguo
dell’azione di recupero del credito “P.”. Il professionista, infatti, invitava
lo stesso a desistere dal proseguire nelle azioni intraprendendo le vie
giudiziarie e ciò per quanto da lei sostenuto in quanto il P. sarebbe stato
sicuramente insolvente, cosa questa certamente a lei non risultante come
corrispondente al vero dal momento che, in via stragiudiziale il P. aveva
esborsato circa € 13.000,00 e nessuno degli assegni da lui emessi era tornato
insoluto. A fronte di una tale situazione di fatto il soggetto poteva essere
considerato in difficoltà ma non certamente insolvente, ciò a prescindere dal
fatto che l’insolvenza può dichiararsi solo allorquando tutte le azioni
esecutive poste in essere nei suoi
confronti abbiano dato esito negativo. Ciò ancora senza voler aggiungere che
l’Avvocato L. si sarebbe fatta pagare i suoi compensi, ammesso che tale fosse la
causale delle somme, prima ancora del completamento dell’incarico professionale,
dei quali non fornisce dimostrazione (prat. B.). E se la pratica esisteva
veramente l’averla definita è un ‘ulteriore prova della solvibilità del P., che
chiarisce lteriormente le reali ragioni del consiglio di desistere rilasciato al
M., correttamente ritenute dall’Ordine.
In relazione all’addebito sub 2) la responsabilità dell’Avv. L. deve ritenersi
pacifica e sottratta all’esame di questo Giudice dal momento che è la stessa
ricorrente con il punto 6) del ricorso a prestare piena acquiescenza alla
sentenza di primo grado, riconoscendo la propria responsabilità per essersi
fatta pagare le spese legali dall’avversario senza di ciò avvertire il proprio
cliente.
P.Q.M.
Il Consiglio nazionale forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del
R.D. 22.1.1934, n. 37;
rigetta l’appello e conferma la sanzione della sospensione dall’esercizio
professionale per mesi tre come disposta dalla decisione del COA di Omissis che
conferma.
Così deciso in Roma il 26 maggio 2011.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it