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Avvocato - Tenuta degli albi - Albo Speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori - Iscrizione - Presupposti - Condotta specchiatissima ed illibata - Necessità - Requisito formale della mera iscrizione all'Albo degli Avvocati - Insufficienza - In tema di iscrizione all'Albo speciale tenuto dal C.N.F. per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, la cui disciplina è dettata dall'art. 33 del R.D.L. 1578/1933 (e successive modificazioni, apportate con le leggi n. 133/1951 e n. 27/1997), l'apposito Comitato, al momento dell'iscrizione all'elenco, deve svolgere un'attività di controllo non solo formale e relativo al mero controllo della iscrizione del richiedente nell'Albo di un tribunale, ma altresì sostanziale, estendendo l'accertamento alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 dell'ordinamento professionale - L'albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Cassazione è un albo autonomo tenuto dal C.N.F., per la cui iscrizione è necessario il controllo degli stessi requisiti per l'iscrizione all'Albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine territoriale. Va pertanto rigettato il ricorso avverso la delibera con la quale il Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale ha rigettato l'istanza di iscrizione laddove nel richiedente difetti il requisito della specchiatezza a seguito del C.N.F. che lo abbia ritenuto disciplinarmente responsabile di fatti che alterano il proprio stato all'interno della vita professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, 26 giugno 2009).Consiglio Nazionale Forense decisione del  13-07-2011, n. 103

Consiglio Nazionale Forense decisione del  13-07-2011, n. 103 


FATTO

Con ricorso depositato presso questo Consiglio Nazionale Forense, in data 13 luglio
2009, l’avv. R.C. impugnava la delibera di rigetto dell’istanza di iscrizione all’albo
speciale degli avvocati Cassazionisti effettuata dal Comitato per la tenuta dell’Albo
speciale degli Avvocati Cassazionisti in data 26.6.2009, a lui comunicata il
successivo 8 luglio, per la mancanza del requisito della “condotta specchiatissima
ed illibata”.
Si soffermava l’avv. C. sulla valutazione del requisito, stante la cui mancanza era
stata negata l’iscrizione da lui richiesta, rilevando come la condotta osservata possa
incidere negativamente sull’affidabilità del professionista solo laddove non sia
occasionale o sia prossima alla richiesta effettuata.
Rappresenta lo stesso ricorrente di essere stato sospeso con sentenza n. 44/09,
del 4 giugno 2009, di questo Consiglio Nazionale, dall’esercizio della professione
forense per due mesi, evidenziando come la sanzione era stata dimezzata rispetto
a quella inizialmente a lui inflitta dal COA di appartenenza e ciò, in ogni caso, per
una singola vicenda. E’ lo stesso ricorrente ad evidenziare quanto oggetto del
procedimento disciplinare in cui è emerso come il C., che aveva una relazione extra
coniugale con una cliente, avesse sottoscritto un atto processuale a nome della
stessa; che, comunque, il fatto per il quale è stato condannato era assolutamente
occasionale (lo stesso ricorrente afferma come non aveva motivo di apporre firme
per conto terzi se non per salvaguardare la stabilità della propria famiglia
minacciata dalla paventata rivelazione della relazione extra coniugale; che la
sottoscrizione era avvenuta sempre comunque con il consenso della stessa
cliente).
Veniva anche rappresentato come il C. aveva ammesso fin da subito, sia innanzi al
COA che al Consiglio Nazionale, i fatti di cui al procedimento dimostrando
comunque buona fede ed, ancora, che, comunque, per il tempo trascorso ( i fatti si
riferiscono al 2004) gli stessi assumono rilevanza minore.
Riteneva, dunque, che la condotta sanzionata non apparisse tale da incidere
sull’affidabilità del professionista e che, comunque, aveva già “pagato” avendo
dovuto affrontare un giudizio sia davanti alla propria famiglia che disciplinare e
penale concludendo che la mancanza iscrizione all’albo dei Cassazionisti
comporterebbe un’ulteriore condanna.

Sosteneva comunque che l’art. 33 del R.D.L. 15789/33 non prevedeva il requisito
della condotta specchiatissima ed illibata previsto invece dall’art. 17 in occasione
dell’iscrizione all’albo degli avvocati.
Chiedeva l’annullamento della delibera con conseguente iscrizione all’albo degli
avvocati abilitati al patrocinio avanti le Magistrature Superiori.

DIRITTO
Il ricorso, infondato, va respinto.
Va evidenziato in premessa come la disciplina per l’iscrizione all’albo speciale,
tenuto dal C.N.F., per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre
giurisdizioni superiori, è dettata dall’art. 33 del R.D.L. 1578/1933 (e successive
modificazioni, apportate con le leggi n. 133/1951 e n. 27/1997): per l’art. 33 non è
sufficiente il decorso del tempo (secondo e terzo comma), ai fini del diritto
all’iscrizione, essendo anche necessario essere “iscritto all’albo di un tribunale”
(quarto comma). Peraltro, la funzione dell’apposito Comitato non deve limitarsi al
solo controllo della formale iscrizione del richiedente nell’albo di un tribunale, ma
deve estendersi all’accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 17
dell’ordinamento professionale.
Certamente, la iscrizione nell’albo ordinario fa presumere la sussistenza dei
requisiti; ma, se, in sede di esame della domanda di iscrizione all’albo speciale,
sorgono dubbi, il Comitato ha il dovere di verificare tutti i presupposti per l’iscrizione,
sia nell’albo ordinario, che nell’albo speciale.
Ciò precisato appare evidente come al momento dell’iscrizione all’elenco di cui
all’art. 33 il Comitato deve svolgere un’attività di controllo non solo formale ma
sostanziale e, dunque, non ultimo quello di cui all’art. 17 del D.L. del 1933.
Infatti, l’albo degli avvocati ammessi al patrocinio avanti la Cassazione è di per sé
un albo autonomo tenuto dal Consiglio Nazionale Forense per la cui iscrizione
necessita il controllo degli stessi requisiti per l’iscrizione all’albo ordinario tenuto dal
Consiglio dell’Ordine territoriale.
Nel caso di specie l’avv. C. non ha il requisito della specchietezza a seguito di una
sentenza di questo Consiglio Nazionale che lo ha ritenuto disciplinarmente
responsabile di fatti che alterano il proprio stato all’interno della vita professionale
tanto da ritenere che non avesse, al momento della richiesta, tutti i requisiti
necessari per l’iscrizione all’albo speciale tenuto da questo Consiglio Nazionale.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D.
22.1.1934, n. 37;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2009.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to avv. Nicola Bianchi f.to Prof. avv. Ubaldo Perfetti
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Anche a non voler considerare la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”, dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso, obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea; bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012

Marzo 2012 -
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Febbraio 2012 - Codice di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212  Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2012
  La mappa della giustizia in Italia: indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per il quale sono competenti o in cui operano.
 

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