Avvocato - Tenuta degli albi - Albo Speciale per il patrocinio dinanzi alla
Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori - Iscrizione -
Presupposti - Condotta specchiatissima ed illibata - Necessità - Requisito
formale della mera iscrizione all'Albo degli Avvocati - Insufficienza -
In tema di iscrizione all'Albo speciale tenuto dal C.N.F. per il patrocinio
davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, la
cui disciplina è dettata dall'art. 33 del R.D.L. 1578/1933 (e successive
modificazioni, apportate con le leggi n. 133/1951 e n. 27/1997), l'apposito
Comitato, al momento dell'iscrizione all'elenco, deve svolgere un'attività
di controllo non solo formale e relativo al mero controllo della iscrizione
del richiedente nell'Albo di un tribunale, ma altresì sostanziale,
estendendo l'accertamento alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17
dell'ordinamento professionale -
L'albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Cassazione è un albo
autonomo tenuto dal C.N.F., per la cui iscrizione è necessario il controllo
degli stessi requisiti per l'iscrizione all'Albo ordinario tenuto dal
Consiglio dell'Ordine territoriale. Va pertanto rigettato il ricorso avverso
la delibera con la quale il Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale ha
rigettato l'istanza di iscrizione laddove nel richiedente difetti il
requisito della specchiatezza a seguito del C.N.F. che lo abbia ritenuto
disciplinarmente responsabile di fatti che alterano il proprio stato
all'interno della vita professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione
Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale degli avvocati ammessi al
patrocinio dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre
Giurisdizioni Superiori, 26 giugno 2009).Consiglio Nazionale Forense
decisione del 13-07-2011, n. 103
Consiglio Nazionale Forense decisione del 13-07-2011, n. 103
FATTO
Con ricorso depositato presso questo Consiglio Nazionale Forense, in data 13
luglio
2009, l’avv. R.C. impugnava la delibera di rigetto dell’istanza di
iscrizione all’albo
speciale degli avvocati Cassazionisti effettuata dal Comitato per la tenuta
dell’Albo
speciale degli Avvocati Cassazionisti in data 26.6.2009, a lui comunicata il
successivo 8 luglio, per la mancanza del requisito della “condotta
specchiatissima
ed illibata”.
Si soffermava l’avv. C. sulla valutazione del requisito, stante la cui
mancanza era
stata negata l’iscrizione da lui richiesta, rilevando come la condotta
osservata possa
incidere negativamente sull’affidabilità del professionista solo laddove non
sia
occasionale o sia prossima alla richiesta effettuata.
Rappresenta lo stesso ricorrente di essere stato sospeso con sentenza n.
44/09,
del 4 giugno 2009, di questo Consiglio Nazionale, dall’esercizio della
professione
forense per due mesi, evidenziando come la sanzione era stata dimezzata
rispetto
a quella inizialmente a lui inflitta dal COA di appartenenza e ciò, in ogni
caso, per
una singola vicenda. E’ lo stesso ricorrente ad evidenziare quanto oggetto
del
procedimento disciplinare in cui è emerso come il C., che aveva una
relazione extra
coniugale con una cliente, avesse sottoscritto un atto processuale a nome
della
stessa; che, comunque, il fatto per il quale è stato condannato era
assolutamente
occasionale (lo stesso ricorrente afferma come non aveva motivo di apporre
firme
per conto terzi se non per salvaguardare la stabilità della propria famiglia
minacciata dalla paventata rivelazione della relazione extra coniugale; che
la
sottoscrizione era avvenuta sempre comunque con il consenso della stessa
cliente).
Veniva anche rappresentato come il C. aveva ammesso fin da subito, sia
innanzi al
COA che al Consiglio Nazionale, i fatti di cui al procedimento dimostrando
comunque buona fede ed, ancora, che, comunque, per il tempo trascorso ( i
fatti si
riferiscono al 2004) gli stessi assumono rilevanza minore.
Riteneva, dunque, che la condotta sanzionata non apparisse tale da incidere
sull’affidabilità del professionista e che, comunque, aveva già “pagato”
avendo
dovuto affrontare un giudizio sia davanti alla propria famiglia che
disciplinare e
penale concludendo che la mancanza iscrizione all’albo dei Cassazionisti
comporterebbe un’ulteriore condanna.
Sosteneva comunque che l’art. 33 del R.D.L. 15789/33 non prevedeva il
requisito
della condotta specchiatissima ed illibata previsto invece dall’art. 17 in
occasione
dell’iscrizione all’albo degli avvocati.
Chiedeva l’annullamento della delibera con conseguente iscrizione all’albo
degli
avvocati abilitati al patrocinio avanti le Magistrature Superiori.
DIRITTO
Il ricorso, infondato, va respinto.
Va evidenziato in premessa come la disciplina per l’iscrizione all’albo
speciale,
tenuto dal C.N.F., per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle
altre
giurisdizioni superiori, è dettata dall’art. 33 del R.D.L. 1578/1933 (e
successive
modificazioni, apportate con le leggi n. 133/1951 e n. 27/1997): per l’art.
33 non è
sufficiente il decorso del tempo (secondo e terzo comma), ai fini del
diritto
all’iscrizione, essendo anche necessario essere “iscritto all’albo di un
tribunale”
(quarto comma). Peraltro, la funzione dell’apposito Comitato non deve
limitarsi al
solo controllo della formale iscrizione del richiedente nell’albo di un
tribunale, ma
deve estendersi all’accertamento della sussistenza dei requisiti di cui
all’art. 17
dell’ordinamento professionale.
Certamente, la iscrizione nell’albo ordinario fa presumere la sussistenza
dei
requisiti; ma, se, in sede di esame della domanda di iscrizione all’albo
speciale,
sorgono dubbi, il Comitato ha il dovere di verificare tutti i presupposti
per l’iscrizione,
sia nell’albo ordinario, che nell’albo speciale.
Ciò precisato appare evidente come al momento dell’iscrizione all’elenco di
cui
all’art. 33 il Comitato deve svolgere un’attività di controllo non solo
formale ma
sostanziale e, dunque, non ultimo quello di cui all’art. 17 del D.L. del
1933.
Infatti, l’albo degli avvocati ammessi al patrocinio avanti la Cassazione è
di per sé
un albo autonomo tenuto dal Consiglio Nazionale Forense per la cui
iscrizione
necessita il controllo degli stessi requisiti per l’iscrizione all’albo
ordinario tenuto dal
Consiglio dell’Ordine territoriale.
Nel caso di specie l’avv. C. non ha il requisito della specchietezza a
seguito di una
sentenza di questo Consiglio Nazionale che lo ha ritenuto disciplinarmente
responsabile di fatti che alterano il proprio stato all’interno della vita
professionale
tanto da ritenere che non avesse, al momento della richiesta, tutti i
requisiti
necessari per l’iscrizione all’albo speciale tenuto da questo Consiglio
Nazionale.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e
segg. del R.D.
22.1.1934, n. 37;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2009.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to avv. Nicola Bianchi f.to Prof. avv. Ubaldo Perfetti
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