Abogados – La Commissione Europea
ritiene che la "stretta sulle iscrizioni all'albo" sia contraria all'art. 3
della direttiva 98/5/CE a cura di
Abogado Luca Cortese
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Come già ampiamente descritto in un articolo precedentemente pubblicato e
facilmente reperibile sui principali siti d'interesse giuridico, al quale
rinvio ( "Sentenza Koller C-118/09: non c'è trucco non c'è inganno ma
soprattutto non c'è abuso, la via Spagnola è legittima" ) l'omologazione del
titolo italiano di laurea in giurisprudenza al corrispondente spagnolo di
licenciado en derecho, contrariamente a quanto deciso dalla Corte di
Giustizia nel caso C-311/06 e conformemente a quanto deciso nel caso
C-118/09, se subordinata al previo superamento di esami integrativi
nell'ambito del sistema d'istruzione spagnolo, consente la registrazione ad
un ilustre colegio de abogados spagnolo nonchè, ai sensi dell'art. 3 della
direttiva 98/5 di esercitare la professione con il titolo di "abogado" in
ogni Stato Membro dell'Unione Europea, ciò previa iscrizione presso l'ordine
degli avvocati dello Stato Membro nel quale l'abogado internda stabilirsi,
che dovrebbe aver luogo dietro presentazione del solo requisito
normativamente previsto, cioè il certificato d'iscrizione ad un ilustre
colegio de abogados ( art. 3 direttiva 98/5 )
A partire dal 2010, complice il Consiglio Nazionale Forense, gli Ordini
degli Avvocati italiani, iniziarono ad ostacolare l'esercizio del legittimo
diritto di stabilimento degli avvocati, subordinando l'accoglimento della
domanda d'iscrizione a requisiti non previsti dalla normativa applicabile (
es: al previo superamento di test sulla lingua o sul diritto spagnolo o alla
previa produzione di atti, pareri o altri documenti attestanti l'esercizio
della professione in Spagna ).
Di conseguenza, negli ultimi mesi, i servizi della Commissione Europea,
messi al corrente ed opportunamente sollecitati dai diretti interessati, si
sono mossi.
Dapprima grazie ai numerosi reclami giunti all'attenzione del SOLVIT
spagnolo, organismo di risoluzione stragiudiziale di vertenze sorte a causa
dell'erronea interpretazione ed applicazione del diritto comunitario, che
contattò le istituzioni forensi italiane per tentare una risoluzione
amichevole della questione ma senza successo.
Di conseguenza, la questione passò ad un più alto livello istituzionale, ed
è attualmente trattata dai servizi della Commissione Europea nell'ambito del
programma "EU PILOT", ultimo tentativo di risoluzione stragiudiziale del
problema, esaurito senza successo il quale la Commissione adotterà ulteriori
provvedimenti, tra cui l'eventuale apertura di una procedura d'infrazione
contro l'Italia.
Il pensiero della Commissione riguardo le condotte tenute a partire dal 2010
dai rappresentanti della classe forense, è ben riassunto nelle risposte
recentemente date a due interrogazioni, presentate da due rappresentanti
italiani al parlamento Europeo.
La prima interrogazione ( P 2260/2011 ) fu presentata da Oreste Rossi il 7
marzo 2011 ed ottenne risposta l'8 aprile 2011.
Ripristino diritto di stabilimento per gli avvocati: "A partire dalla
seconda parte del 2010, taluni ordini degli avvocati italiani, a seguito del
parere n. 17 del 25 giugno 2009 della Commissione consultiva del Consiglio
nazionale forense, basato su un’interpretazione della sentenza della Corte
di giustizia nella causa C-311/06, hanno sospeso l’accettazione delle
domande di iscrizione, a norma delle direttive 89/48/CEE (oggi 2005/36/CE) e
98/5/CE, di avvocati provenienti da Stati membri, ignorando peraltro la
successiva sentenza nella causa C-118/09. Gli ordini hanno addotto a motivo
della sospensione l’esigenza di eseguire istruttorie approfondite; poiché il
tempo di esecuzione di tali istruttorie si protrae sino ad oggi, ritiene la
Commissione di attivarsi perché entro un ragionevole tempo la sospensione
abbia a cessare e sia ripristinato il diritto di stabilimento previsto dalle
norme dell’Unione?"
Risposta di Michel Barnier a nome della Commissione: La Commissione è a
conoscenza delle pratiche — che sembrano essere in contrasto con il diritto
dell’Unione europea — adottate da alcuni ordini degli avvocati italiani e
contro le quali sono già pervenuti tramite Solvit diversi reclami. Il Centro
Solvit si è attivamente impegnato con tutte le parti in causa, compresi il
Consiglio Nazionale Forense e il Ministero italiano della Giustizia, per
giungere a una composizione soddisfacente dei singoli casi. Prima di
proporre soluzioni, il Centro Solvit ha chiesto ulteriori quattro settimane
di tempo per organizzare altre riunioni. I servizi della Commissione seguono
da vicino l’evolversi della situazione e, in assenza di una soluzione
soddisfacente entro i termini concordati, la Commissione intraprenderà senza
indugio i passi necessari.
La seconda interrogazione ( P 6732/2011 ) fu invece presentata da Clemente
Mastella il 6 luglio 2011 ed ottenne risposta l'8 agosto 2011:
Presunta violazione italiana della Direttiva europea sulla «libertà di
stabilimento» nel caso degli avvocati comunitari: La Direttiva 98/5/CE, tra
le altre disposizioni, «è volta a facilitare l'esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata
acquistata la qualifica» e, all'art. 3, stabilisce che «l'autorità
competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato
su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la
corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine». In
Italia, dove la direttiva in questione è stata recepita con il decreto
Legislativo n. 96/2001, sono state evidenziate alcune problematiche in
merito alla sua applicazione. Diversi Consigli dell'Ordine degli Avvocati
stanno, di fatto, impedendo l'iscrizione degli avvocati «comunitari»,
ponendo in essere alcune azioni discriminatorie culminate in illegittime
richieste di integrazione di documentazione e in molteplici provvedimenti di
diniego, fondati sulla presunta inadeguatezza della documentazione
comprovante l'esercizio effettivo dell'attività professionale nel paese di
provenienza. Lo stesso decreto legislativo non fornisce tutela adeguata, in
quanto prevede, in caso di rigetto della domanda di iscrizione, la
possibilità di ricorrere al Consiglio Nazionale Forense, organo non
giurisdizionale e, certo, non imparziale visto che è formato da avvocati (su
questo punto la Corte di Giustizia UE si è già pronunciata nella Causa
C-193/05). L'interrogante chiede, pertanto, alla Commissione: di verificare
se i provvedimenti sopra citati non costituiscano una palese violazione
della direttiva in oggetto e non finiscano per prevedere delle situazioni
ingiustificatamente discriminatorie nei confronti degli avvocati provenienti
da altri Stati membri; di indicare se tutte le ulteriori formalità imposte
non costituiscano dei provvedimenti amministrativi sproporzionati rispetto
all'obiettivo da seguire e, quindi, ingiustificati rispetto alla direttiva
98/5; di indicare se, del caso, quali azioni intende intraprendere per porre
termine alle disparità ed agli ostacoli che ne derivano, al fine di dare, in
tutti gli Stati membri, le medesime possibilità agli avvocati, cioè poter
circolare liberamente e esercitare la propria attività lavorativa (tutela
della libertà di circolazione e di prestazioni di servizi).
Risposta di Michel Barnier a nome della Commissione: Come indicato nella
risposta all’interrogazione P-002260/2011, la Commissione è a conoscenza
delle pratiche di alcuni consigli dell’Ordine degli avvocati che appaiono
contrarie al diritto dell’Unione e in particolare all’articolo 3 della
direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata
acquistata la qualifica. Diverse denunce contro tali pratiche sono già
pervenute tramite Solvit. Tuttavia, tali casi non si sono risolti in modo
soddisfacente per i denuncianti. La Commissione intende entrare in contatto
con le autorità italiane attraverso il sistema EU Pilot (preinfrazione) per
manifestare la propria preoccupazione al riguardo e chiedere l’adozione di
misure vincolanti per garantire che tutti i consigli dell’Ordine degli
avvocati in Italia ottemperino alla direttiva. In assenza di una risposta
soddisfacente, la Commissione prenderà ulteriori opportuni provvedimenti per
garantire il rispetto della direttiva da parte dei consigli dell’Ordine in
tutta Italia.
Abogado Luca Cortese
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it