Direttore Domenico Condello mail3.gif (132 byte) scrivi al Direttore | Foroeuropeo come prima pagina | Foroeuropeo tra i preferiti  | Attiva newsletter gratuita |  -

foro_bb.gif (9095 byte)
    

  
Home   |  Indici   |  Indici per materie  |  Avvocati   |  Gazzette Ufficiali  |  Programmi-Utilità   |  Codici | Dizionari   | Informazioni |
 

Ricorso elettorale contro un eletto al Consiglio dell'Ordine di Roma per aver svolto le funzioni di Commissario di esame

Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi Consigli dell’Ordine e alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto - Ricorso ex art 6 d.lgs.lgt. 23.11.1944, n 382 avverso la candidatura dell’avv Alessandro Graziani alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 2010-2011(il ricorso e' pubblicato sul sito web patronato forense)

All’Onorevole Consiglio Nazionale Forense
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
ai Signori Avvocati componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e nuovi eletti
Cristiana Arditi di Castelvetere
Goffredo Maria Barbantini
Federico Bucci
Alessandro Cassiani
Donatella Cerè
Giovanni Cipollone
Domenico Condello
Antonio Conte
Pietro Di Tosto
Sandro Fasciotti
Francesco Gianzi
Alessandro Graziani
Rosa Ierardi
Rodolfo Murra
Paolo Nesta
Livia Rossi
Mauro Vaglio
e per conoscenza all’Onorevole Ministero della Giustizia

Ricorso ex art 6 d.lgs.lgt. 23.11.1944, n 382
avverso la candidatura dell’avv Alessandro Graziani alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 2010-2011 (cfr alleg n 4)
e avverso la proclamazione del detto candidato quale eletto a conclusione del ballottaggio in data 10.02.2010 (cfr alleg n 1).
Il sottoscritto avv Carlo Testa, cittadino italiano, nato il 14.11.1958 a Roma, ivi residente e domiciliato nel proprio studio legale in via Filippo Eredia 12, codice fiscale TST.CRL.58S14.H501.A, iscritto nell’albo degli avvocati di Roma, indicando per comunicazioni il numero del proprio telefax 06.57303160 e l’indirizzo di posta elettronica “ diritto@studiolegalecarlotesta “, eleggendo domicilio ai fini del procedimento introdotto con il presente ricorso nello studio legale dell’avv Federico Bucci, del Foro di Roma, in Roma, via S.Maria Mediatrice 1, codice fiscale BCC.FRC.44A27.H501.H, del quale indica il numero di telefax 06.6383731 e l’indirizzo di posta elettronica “ mail@buccilaw.it “
allega (sub n. 1) il risultato della proclamazione alle ore antelucane del 10.02.2010 dei risultati delle votazioni di ballottaggio per l’elezione dei quindici Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 2010-1011 (nessun candidato avendo ottenuto l’elezione nel precedente primo scrutinio in seconda convocazione), facendo rilevare che lo stesso sottoscritto aveva riportato 1.980 voti, risultando sedicesimo, mentre l’avv Alessandro Graziani, candidatosi -pur avendo ricoperto l’incarico di componente di una sottocommissione di esame abilitativo alla professione forense presso di distretto della Corte d’Appello di Roma fino al 3.7.2008 (come da certificato della Segreteria della detta Corte, allegato sub n. 2, circostanza comunque ben nota al Consiglio Nazionale Forense per aver tale Autorità designato lo stesso avv Graziani all’incarico predetto nell’estate-autunno 2006)- avendo riportato al ballottaggio 2.523 voti, veniva proclamato eletto, collocandosi al sesto posto in graduatoria.
L’avv Graziani ha dunque illegittimamente presentato la propria candidatura (nella forma invalsa nel Foro di Roma di chiedere l’indicazione del proprio nome nel manifesto redigendo a cura del Consiglio dell’Ordine uscente, per comunicare i nominativi degli avvocati che hanno chiesto tale forma di comunicazione all’elettorato, allegati sub n 3 e n 4), in puntuale violazione della disposizione dell’art 22, sesto comma del rdl 27.11.1933, n 1578, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22.1.1934, n 36, nel testo sostituito dall’art 1-bis del dl 21.5.2003, n 112 convertito in legge dalla l. 18.7.2003, n 180 (recante “Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense”), nella parte in cui è specificamente disposto che “Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi Consigli dell’Ordine e alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto”.
Il sottoscritto ritiene superfluo impegnare l’attenzione degli Illustri Lettori sulla fin troppo evidente ratio della inibizione conseguente a tutta la durata (fino alla sua conclusione) dell’attività di componente della commissione e delle sottocommissioni d’esame anche se relativa ad una sessione di esame iniziata assai prima con le prove scritte, sicché il (come sopra certificato) protrarsi di tale delicata attività commissariale fino al 3.07.2008, inibiva assolutamente la candidatura dell’avv Graziani alle “immediatamente successive elezioni” del gennaio-febbraio 2010.
Così illegittimamente candidatosi l’avv Graziani è stato altrettanto illegittimamente proclamato eletto dopo la mezzanotte del martedì 9.2.2010 e così in data 10.2.2010 (cfr cit alleg sub 1).
Tanto premesso e ritenuto il sottoscritto chiede che venga annullata ex tunc (data di proclamazione 10.2.2010) l’elezione del ridetto avv Alessandro Graziani, nato il 24.2.1959 a Roma, domiciliato nel suo studio legale in Roma, via Monte Zebio 37, iscritto nell’albo degli avvocati formato e custodito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, codice fiscale GRZ.LSN.59B24.H501.O, dichiarando direttamente eletto il sottoscritto (cfr Cons naz forense, 25.2.1972, recl Roperto, in Rass.forense, 1973, 106) per la conseguente vacanza nella graduatoria degli eletti del sesto posto, illegittimamente assegnato allo stesso avv Graziani.
Il presente ricorso viene notificato sia al Consiglio Nazionale Forense, sia al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni (al quale devesi comunicare il risultato elettorale) in persona del Ministro pro tempore, sia al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, sia ai componenti del Consiglio dell’Ordine uscente, sia agli Avvocati proclamati eletti il 10.2.2010 a comporre il Consiglio dell’Ordine stesso, tra i quali l’avv Alessandro Graziani specificamente legittimato passivo e l’avv Alessandro Cassiani, quest’ultimo anche Presidente dell’assemblea elettorale conclusasi con la detta proclamazione degli eletti, nonché quale Consigliere Anziano, oltre che Presidente del Consiglio dell’Ordine uscente).
Considerata l’eccezionale urgenza del provvedimento annullatorio, per evitare che illegittimamente l’avv Graziani partecipi alle adunanze consiliari, la prima delle quali prevista per legge per l’insediamento del nuovo Consiglio e per l’elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, con effetti dannosissimi e gravissime conseguenze, il sottoscritto confida sia nella prontezza della adesione dello stesso avv Graziani al presente ricorso, onde ridurre la grave portata del proprio comportamento qui scoperto, sia nella massima, responsabilissima sollecitudine del Consiglio Nazionale Forense nella evasione del presente ricorso, avendo lo stesso sottoscritto già presentato istanza al Consigliere Anziano del Consiglio dell’Ordine romano neo eletto, anche quale Presidente del Consiglio uscente (ai sensi e per gli effetti della disposizione sulla convocazione della prima adunanza consiliare: art 15, secondo comma, d.lgs.lgt. 23.11.1944, n 382 : cfr E.Ricciardi, I Lineamenti dell’Ordinamento Professionale Forense-Giuffrè editore- capitolo II, paragrafo 2, in fine) perché dallo stesso venga convenientemente ritardata la convocazione della prima adunanza di insediamento del nuovo Consiglio, mentre la notificazione del presente ricorso ai quindici avvocati romani proclamati eletti valga ad ottenere che gli stessi - in via di autotutela e ritenuta correttezza- si astengano dal pretendere la convocazione da parte dello stesso Consigliere Anziano-Presidente uscente, per la assoluta evidenza della illegittima situazione, che non consente sofismi, mentre l’Avvocatura romana ha diritto ad avere con la massima urgenza un organo di autogoverno legittimamente composto.

Allegati, come sopra:
1. Risultati elettorali del 10.2.2010 delle votazioni di ballottaggio per l’elezione dei 15 componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
2. omissis
Roma 11.02.2010 Avv Carlo Testa

Il sottoscritto avv Carlo Testa, elettivamente domiciliato in Roma, via S.Maria Mediatrice 1, nello studio legale dell’avv Federico Bucci, chiede notificarsi l’antescritto ricorso
1.-all’On Consiglio Nazionale Forense, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, presso il Ministero della Giustizia, via Arenula 71;
2.-all’On Consiglio Nazionale Forense, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede amministrativa in Roma, via del Governo Vecchio 3;
3.-all’On Ministero della Giustizia-Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Arenula 70;
4.-all’On Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour;
5.-all’Avv Cristiana Arditi di Castelvetere, domiciliata per la carica presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede come sopra;
6.-all’Avv Goffredo Maria Barbantini, domiciliato per la carica presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede come sopra;
7.-all’Avv Federico Bucci, domiciliato per la carica presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede come sopra;
8.-all’Avv Alessandro Cassiani, quale Presidente del Consiglio nel biennio 2008-2009, domiciliato per la carica presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede come sopra;
9.-all’ Avv Donatella Cerè, domiciliata per la carica presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede come sopra;
10.-all’Avv Giovanni Cipollone, domiciliato per la carica presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede come sopra;
11.-all’Avv Antonio Conte, domiciliato per la carica presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede come sopra;
12.-all’Avv Domenico Condello, domiciliato nel suo studio legale, in Roma, via Caio Mario 8;
13.-all’Avv Pietro Di Tosto, domiciliato per la carica presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede come sopra;
14.-all’Avv Sandro Fasciotti, domiciliato per la carica presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede come sopra;
15.-all’Avv Francesco Gianzi, domiciliato per la carica presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede come sopra;
16.-all’Avv Alessandro Graziani, domiciliato nel suo studio legale, in Roma, via Monte Zebio 37;
17.-all’Avv Rosa Ierardi, domiciliata per la carica presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma, con sede come sopra;
18.-all’Avv Rodolfo Murra, domiciliato per la carica presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede come sopra;
19.-all’Avv Paolo Nesta, domiciliato per la carica presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede come sopra;
20.-all’Avv Livia Rossi, domiciliata per la carica presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede come sopra;
21.-all’Avv Mauro Vaglio, domiciliato per la carica presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede come sopra.
Roma, . .2.2010 Avv Carlo Testa

Attiva la newsletter gratuita - Per essere sempre aggiornato

 

  

 

www.foroeuropeo.it