2 Maggio 2010 - Il procedimento disciplinare - la
presenza del Pubblico Ministero - Il giusto processo ed il giudizio disciplinare - Il
potere di normazione secondaria del C.N.F., vincolante per gli appartenenti
allordine professionale. - Le novità introdotte dalla cassazione (da gli oratori
del giorno Ottobre 2009 a cura del Dr.)
Nel procedimento disciplinare il P.M. cè
Il procedimento disciplinare è attualmente regolato da disposizioni contenute nel titolo
quarto e quindi del R.D.I. 27.11.1933 n. 1578 e nel titolo secondo R.D. 22.1.1934 n. 37,
il semplice dato della risalenza del regime delle corporazioni, la disorganicità e
confusione sistematica dellapparato normativo imporrebbero per se solo una serie
rimeditazione della vigente normativa disciplinare.
Ciò è stato fatto attraverso il contributo della giurisprudenza, che ha cercato, come è
stato correttamente rilevato, di interpretare le disposizioni esistenti, dettando anche
criteri sussidiari, con richiamo alle norme del procedimento civile e, in alcuni casi, a
quelle del processo penale.
Norme analitiche e confusione giurisprudenziale
Ma proprio pere tale ragione e per la considerazione che anche la giurisprudenza talora è
stata causa di confusione (si veda la questione della prescrizione, con le due pronunce,
una differente dallaltra, in poco tempo, e da ultimo la sentenza
sullimpugnabilità della delibera che dispone lapertura del procedimento
disciplinare) che deve essere rivista lintera struttura del procedimento
disciplinare per verificarne la sua rispondenza ai principi del giusto processo (il
contraddittorio tra le parti, le condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed
imparziale).
LArt. 38 della l. 1578/33 il primo articolo del procedimento disciplinare
individua loggetto della tutela in una gamma di condotte in nessun
modo specificate ricollegabili ad abusi o mancanze nellesercizio della
professione ovvero a comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale.
Esso costituisce il fondamento della potestà disciplinare, poiché rappresenta la base
legislativa che ancora tale potestà alle associazioni professionali, sotto la vigilanza
dello Stato.
Tale vigilanza lo Stato svolge mediante il pubblico ministero.
Lo Stato il quale tramite il Ministero della Giustizia non a caso esercita
vigilanza sugli Ordini degli Avvocati (art. 15 R.D.L. 1578/1933) dovrà essere
posto, nei passaggi fondamentali riguardanti lo status professionale degli avvocati, in
grado di prevenire possibili violazioni della legge che regolano lesercizio della
professione di avvocato.
Lo stato vigila sulla professione Forense
Espressione evidente di tale interrelazione tra associazione professionale e Stato è la
necessità di notificare al Pubblico Ministero lavvio del procedimento di
cancellazione dallAlbo.
Ciò deriva, come evidente dal fatto che in materia incidentale sui diritti di libertà
del singolo (avvocato e suo cliente), e in particolare incidente sul bene primario del
diritto di difesa di cui allart. 24 Cost. è essenziale il controllo
dellorgano che esprime linteresse generale della comunità, organo appunto
individuato nel pubblico ministero.
Trattasi di necessità che deriva della scelta di attribuire il potere di tenuta degli
albi ad organismi non inseriti nello Statuto -amministrazione ma
rappresentativi dellordine forense.
Comunicare, quindi, lavvio del procedimento di cancellazione dallAlbo al
Pubblico Ministero è giustamente obbligatorio, poiché attraverso tale adempimento si
acquisisce al procedimento linteresse pubblico di cui è tipicamente titolare esso
Pubblico Ministero ai sensi dellart. 73, comma1, della legge sull0ordinamento
giudiziario, R.D. 30.1.1941 (vegliare sullosservanza della legge)
Mi sono chiesto ed è legittimo chiedersi la ragione dellattribuzione e del
mantenimento in capo al pubblico ministero di una siffatta funzione, specie se si
considerala caratterizzazione prevalentemente penalistica dellorgano.
La risposta deve essere ricercata in tutte quelle congerie di disposizioni che devolvono
al pubblico ministero funzioni altre rispetto a quelle tipiche di titolare
dellaccusa nel procedimento penale.
In genere, i compiti del P.M., soprattutto nel processo civile, hanno una notevole
incidenza e danno allorgano unimpronta di terzietà che connota
IL SIGNIFICATO PUBBLICISTICO DELLA FUNZIONE.
Linteresse pubblico tutelato dal P.M.
La dottrina giusprocessualistica civilistica osserva, infatti, che il Pubblico Ministero
non agisce ed interviene nel processo civile a tutela di un interesse concreto,
corrispondente a specifiche articolazioni della pubblica amministrazione.
La sua presenza nel processo esprime una esigenza di tutela del più generale interesse
allattuazione ed alla esatta applicazione della legge, alla realizzazione
dellordinamento giuridico, interesse rispetto al quale non è ragionevolmente
possibile individuare un titolare.
In sostanza il Pubblico Ministero è un organo giudiziario che consente al giudice di
provvedere al di là della domanda e delle difese delle parti PRIVATE interessate, ai fini
del rispetto dei limiti posti, per ragioni di pubblico interesse, al diritto del privato
ed alla sua disponibilità.
Il Pubblico Ministero è di conseguenza parte processuale, ma non parte sostanziale stante
la sua estraneità al rapporto sostanziale ed allinteresse concreto dedotti in
giudizio.
La funzione del Pubblico Ministero nel processo civile tutela di interessi generali, che
si pongono al di sopra di quelli delle parti e costituiscono patrimonio non di un ente o i
un apparato ma della collettività, è quindi, nel nuovo assetto costituzionale, la
ragione primaria del suo ruolo nellordinamento professionale degli avvocati.
Tale posizione è riconosciuta esplicitamente, a livello normativo, dallart. 73 ord.
Giud., dove al comma 2 afferma che il Pubblico Ministero ha azione diretta per fare
eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato.
In forza di questa disposizione è stata affermata una generale e diretta attribuzione al
Pubblico Ministero del potere di azione nelle materie nelle quali linteresse
pubblico appaia particolarmente rilevante alla stregua di una considerazione globale
dellordinamento, sia pure in mancanza di una specifica normativa al riguardo.
Il potere di normazione secondaria del C.N.F., vincolante per gli appartenenti
allordine professionale.
Nella ricostruzione esegetica di tale potere è stato giustamente osservato che la
potestà sanzionatoria, attribuita dalla legge, implica la potestà di precisare le regole
di condotta la cui violazione importi una sanzione: non può infatti essere applicata una
sanzione se non sia individuata la specifica trasgressione al comportamento che avrebbe
dovuto essere rispettato (cosi cass. Un. 12 dicembre 1955, n. 12723, nelle quale si
precisa che: compete agli ordini professionali emanare le regole di deontologia vincolanti
per i propri iscritti, quale espressione di autogoverno della professione e di
autodisciplina dei comportamenti degli iscritti: la violazione delle norme di etica
professionale cosi stabilite, aventi valore di norme intere dellordinamento
particolare della categoria, dà luogo ad illecito disciplinare; che può essere
sanzionato al fine di ricondurre i destinatari delle norme allosservanza dei doveri
che la categoria si è imposti).
In ragione di tali principi ed in attuazione di Direttive europee, coerenti con la
suddetta affermazione, al CNF ha provveduto alla tipicizzazione degli illeciti ed ha
realizzato il codice deontologico forense, individuando le fattispecie più ricorrenti.
Il codice deontologico ha consentito (e consente) agli ordini professionali di formulare
le incolpazioni inquadrando le condotte in fattispecie specifiche, e quindi richiamando
sia nelle incolpazioni che nelle decisioni tali norme del codice deontologico.
Di conseguenza, il ruolo del p.m. nel procedimento disciplinare, sia pure nel più ampio
perimetro di rappresentante dello Stato-comunità in quanto portatore di interessi
generali, assume una specifica ed ulteriore caratterizzazione, quale tutore delle norme
che regolamentano lo status degli appartenenti alla associazione professionale e da questa
provenienti.
Il P.M. è organo imparziale
La funzione propulsiva e requirente nelle procedure più rilevanti, interne alla
categoria, è demandata ad un organo pubblico, esterno alla medesima categoria, privo di
funzioni di rappresentanza della stessa, a testimonianza dellinteresse generale
immanente alle stesse e se mi si consente della imparzialità
dellorganismo, a cui si fa carico di esprimere i valori condivisi che sono alla base
della vita professionale dellassociazione di categoria.
Sulla base di queste premesse lanalisi dellattuale struttura del procedimento
disciplinare evidenzia lacune e vistose contraddizioni.
Innanzitutto la natura anfibia degli organi disciplinari (organo amministrativo è il
Consiglio dellOrdine; organo giurisdizionale il CNF): come si spiegano i compiti e
la presenza del p.m. organo sicuramente giudiziario avanti al Consiglio
dellOrdine, organo amministrativo, che in primo grado svolge una funzione
tipicamente amministrativa.
Tale contraddizione è oggi resa più evidente a seguito della Sentenza della Cassazione a
SS.UU. dell11 novembre 208 n. 29294/2008 depositata il 15 dicembre 2008, che ha
ritenuto ammissibile il ricorso al CNF (organo giurisdizionale) contro la deliberazione
del Consiglio dellOrdine di dare inizio al procedimento disciplinare, cosai
spezzettando e frustrando la fase endoprocedimentale, propedeutica ala giudizio
pronunciando allesito del procedimento amministrativo.
La Cassazione ritiene ammissibile il ricorso contro latto introduttivo del giudizio
disciplinare con largomento che qualunque fase procedimentale incide conclusivamente
sulla posizione dellincolpato, per cui sarebbero consentite singole impugnazioni.
Il giusto processo ed il giudizio disciplinare
Inoltre, nella sentenza si una esplicita presa di posizione a favore
dellapplicazione dei principi del giusto processo al procedimento amministrativo
davanti al Consiglio dellOrdine locale.
La decisione della corte di cassazione dà spazio a problematiche già presenti
nellordinamento disciplinare riguardanti soprattutto la natura dellazione
disciplinare.
Come è noto la fase preliminare del procedimento disciplinare (che va dalla notizia del
presunto illecito alla delibera di apertura del procedimento disciplinare o
alleventuale archiviazione) non è regolata dalla normativa disciplinare.
Lo sforzo applicativo ed interpretativo ha reso possibile acquisire alcune regole
fondamentali.
In sostanza, nella dinamica del procedimento, il segmento di azione sopra evidenziato
viene concettualmente ricompreso nel concetto di fase conoscitiva, prodromica al
procedimento disciplinare, che non entra nel giudizio di merito, finalizzata alla verifica
della sussistenza dei fatti riferiti al professionista e ad una delibazione della loro
eventuale rilevanza in campo disciplinare.
Esso non costituisce atto istruttorio e non presuppone alcuna preventiva contestazione dei
fatti addebitati al professionista.
In questa fase, il Consiglio dellordine forense può decidere di archiviare
immediatamente la procedura se laddebito risulta irrilevante od infondato.
Altrimenti è obbligato ad esercitare lazione disciplinare con lapertura del
procedimento.
Di norma manca lorgano inquirente
In questi termini si rileva lintrinseca contraddizione del procedimento, poiché è
lo stesso organo che pronuncerà il giudizio che delibera di aprire il procedimento
disciplinare o di archiviare.
Anche se le varie pronunce sul tema, richiamano costantemente per il procedimento di primo
grado il principio del giusto processo di cui allart. 111 Cost., ci si dimentica,
che il processo richiedere un organo che esercita lazione ed un che decide.
Ebbene nel procedimento disciplinare, manca un organo inquirente e la fase corrispondente
e priva di regolamentazione.
Il P.M. in questa materia non è titolare di una vera e propria azione ma nella sostanza
viene equiparato a qualsiasi esponente.
Ciò pone un problema di allineamento con il testo normativo, in quanto non si riesce a
cogliere il significato e la portata dellart. 38, nella parte in cui si dispone che
il procedimento disciplinare è iniziato dufficio o su richiesta del Pubblico
Ministero
ovvero su ricorso dellinteressato.
La lettura combinata dellintero testo dovrebbe indurre a ritenere che la richiesta
del P.M. equivale ad esercizio dellazione disciplinare ed essa obbliga il Consiglio
ad iniziare il procedimento disciplinare (art. 38, 1° e 3° co.).
Nella prassi cosi non è.
La fase preliminare viene svolta da un membro del Consiglio Forense, alluopo
nominato relatore, da parte del Presidente del Consiglio (art. 47, 23° co., r.d.
37/1934).
In ogni caso, lomesso svolgimento delle indagini nella fase preliminare non
determina linvalidità del procedimento disciplinare, in quanto tale attività viene
ritenuta opportuna ma non obbligatoria, traendo spunto dal disposto dellart. 47, 2°
co., r.d. 37/1934.
Le novità introdotte dalla cassazione
Anche, qui, il ruolo del P.M. , nella prospettiva dellassoluta discrezionalità del
delegato del Consiglio dellOrdine circa la necessità dellistruttoria, si
riduce da mera comparsa, poiché la norma richiamata limita la partecipazione dello stesso
P.M. alla possibilità di depositare le proprie deduzioni, per le quali, se disattese, si
trova nellimpossibilità di proporre alcuna istanza di riesame ad un organo diverso.
Secondo la prassi, dellarchiviazione viene data comunicazione anche
allesponente.
Tuttavia, lesponente, ovvero colui che abbia ritenuto di subire un danno dal
comportamento deontologicamente scorretto dellavvocato, non può in alcun modo
opporsi allarchiviazione del procedimento disciplinare cosi come non vi si può
opporre il Pubblico Ministero, al quale comunque no è data comunicazione alcuna, anche
quando la segnalazione è da lui proveniente.
Lo sviluppo endo procedimentale sopra esposto è stato pesantemente scalfitto dalla
pronuncia della Cassazione sopra indicata.
La Cassazione ha infatti affermato che:
-le regole del giusto processo sono applicabili al procedimento disciplinare di 1° grado;
non vi è potere insindacabile di ordine alla decisione sullesercizio
dellazione disciplinare.
La combinazione di due suddetti principi ha come corollario che anche la decisione di
archiviazione debba poter essere suscettibile di rivalutazione nellambito del
sistema delle impugnazioni, pena la produzione di un vulnus allintero sistema in
conseguenza della grave asimmetria determinata dai diversi effetti conseguenti alla
decisione sullesercizio dellazione disciplinare, sistema, comunque, che la
Cassazione in qualche scalfisce, ponendo lesigenza dellapplicazione delle
regole del giusto processo, che si distanziano principalmente nella netta distinzione tra
organo dellazione disciplinare e organo della decisione.
Certo, il procedimento archiviato può essere riaperto in qualsiasi momento, qualora
emergano elementi nuovi, volti a sostenerlo e fermo restando la decorrenza della
prescrizione.
Lavvocato condannato in sede penale e lobbligo di azione disciplinare
In particolare, il procedimenti disciplinare archiviato deve essere riaperto, qualora,
successivamente allintervenuta archiviazione, il procedimento disciplinare debba
essere aperto dufficio ai sensi dellart. 44, r.d. 1578/1933.
Questo è lunico caso di automatismo nellapertura del procedimento
disciplinare, imposto dalla legge, ed è dipendente dalla sottrazione dellavvocato a
procedimento penale.
Infatti, il richiamato art. 44 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, prevede che
lavvocato che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a
procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dellimputazione.
Tale norma è espressamente del principio di obbligatorietà dellesercizio
dellazione disciplinare nei confronti di avvocati sottoposti a procedimento penale,
principio che deve ritenersi applicabile, a fortori, nei confronti del professionista
definitivamente condannato allesito di un procedimento penale aperto nei suoi
confronti.
Tale meccanismo procedimentale, in presenza di una sentenza di condanna passata in
giudicato, proietta i suoi effetti sulla decisione poiché, secondo quanto previsto dal
comma 1 bis dellart. 653 c.p.p.; introdotto dallart.1 della L. 27 marzo 2001,
n. 97, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio
per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto accertamento
della sussistenza del fatto, della sua illecita penale e allaffermazione che
limputato lo ha commesso.
In questo ambito il P.M.; può agire in funzione sollecitatoria, ricavabile dalla lettura
sistematica dellinsieme delle disposizioni relative al ruolo del P.M. nel
procedimento disciplinare (art. 38, comma 3°del già citato R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578 sul potere del P.M. rispetto cui il professionista è iscritto;art. 50 dello stesso
R.D.L. che prevede il potere di impugnativa del P.M. avverso le decisioni disciplinari dei
Consigli dellOrdine; art. 47 1° comma e 48, 1° comma del R.D. 22 gennaio 1934, n.
37 che prevedono rispettivamente limmediata comunicazione e la notifica della
citazione al P.M. relativamente ai procedimenti disciplinari che siano stati iniziati;
art. 47 1° comma numero 5) che prevede la possibilità per il P.M. di prendere visione
degli atti del procedimento, proporre deduzioni e indicare testimoni) esercitando un
potere propulsivo finalizzato allinizio ovvero alla sollecita
conclusione del procedimento ed alla applicazione della sanzione disciplinare.
Alcune disfasie nella funzione del P.M. allinterno del procedimento disciplinare
In questi casi, appare evidente che larchiviazione predisciplinare, sia del tutto
esclusa, in quanto lobbligatorietà del procedimento disciplinare postula la
necessità che la verifica della fondatezza dellillecito contestato si svolga nel
corso del procedimento, con la possibilità per il P.M. di impugnare la eventuale
pronuncia di assoluzione.
La soluzione qui prospettata, imposta da esigenze di coordinamento della normativa
professionale con quella del processo penale, dimostra, ancora una volta il rischio di
confusione e, quindi, lesigenza di una revisione strutturale del procedimento
disciplinare.
La soluzione appare come si diceva ancora più confusa e contraddittoria, se
si considera che ora, dopo la citata sentenza della Cassazione a sezioni Unite, la
delibera di inizio del procedimento disciplinare è immediatamente impugnabile mentre
larchiviazione, che definisce la fase preliminare (al pari della deliberazione di
inizio del procedimento disciplinare, trasmessa al P.M.;) non è comunicata al Pubblico
Ministero, che comunque, anche da lui conosciuta, non può impugnare, perché nessun
procedimento ha avuto inizio.
È evidente, a questo punto, una chiara asimmetria nelle distinte facoltà riconosciute
alliscritto allordine e alla parte pubblica, che non può non avere riflessi
costituzionali sul piano delluguaglianza.
Il p.m., di fronte ad una richiesta di giudizio disciplinare da lui promossa, conclusioni
con archiviazione, non ha alcun potere di impugnativa.
Lassociato invece può immediatamente impugnare latto di inizio del
procedimento disciplinare, cosi impedendo il passaggio alla fase procedimentale.
Il disallineamento delle asizioni, determina una situazione di oggettiva disparità che
comunque pregiudica lesercizio delle funzioni di controllo e vigilanza totalmente
frustrante qui considerata.
Senza contare che lattuale dinamica del procedimento disciplinare degli avvocati
isola, in relazione a tale profilo, la categoria professionale delle categorie similari,
quale quella dei notai, dove, il magistero disciplinare di primo grado, pur collocato
nellambito della giurisdizione interna alla categoria, distingue i titolari
dellazione (che comprende, fra gli altri, anche il consiglio notarile),
lorgano della decisione (il CORDI), composto dai notai eletti nellambito del
distretto e presieduto da un magistrato, e lorgano di secondo grado (la Corte di
Appello).
Come si vede, il concetto di giusto processo postula necessariamente una netta distinzione
tra organo dellazione ed organo della decisione.
Daltronde, la consapevolezza della inammissibilità circa lassenza di
controllo sullarchiviazione è alla base della proposta di modifica elaborata dal
CNF che nel progetto di riforma sancisce al punto 3 dellart. 9 che regola
lapertura del procedimento disciplinare lobbligo della comunicazione
del provvedimento di archiviazione al PM ove da questorgano sia pervenuta la notizia
di illecito disciplinare.
La presenza del p.m. diventa più incisiva nella fase dibattimentale e decisionale.
Se viene disposto il rinvio a giudizio, infatti, il Presidente del Consiglio forense
notifica allincolpato la data di fissazione del dibattimento, concedendogli un
termine di comparizione non inferiore a 10 giorni, che può essere prorogato, su richiesta
dellinteressato, per giustificati motivi.
Il provvedimento deve necessariamente essere notificato anche al Pubblico Ministero (art.
48 r.d. 37/1934), che potrà intervenire nel procedimento con gli stessi poteri della
parte privata, e quindi potrà presentare testimoni e depositare documenti.
Ludienza dibattimentale è presieduta dal Presidente del Consiglio forense e non è
pubblica (art. 42, 1° co., r.d. 37/1934).
Al procedimento ha facoltà di partecipare il Pubblico Ministero, ma non lesponente,
se non in qualità di testimone o per altre esigenze istruttorie.
Ciò dà luogo ad una situazione particolare, nella quale lesponente, che non è
parte del procedimento, chiede al p.m. di farsi portare nel procedimento delle proprie
ragioni.
In questo caso, lesponente ha un funzione solamente sollecitatoria, rimanendo
rimessa ogni valutazione sui modi e sui contenuti della partecipazione alla esclusiva
responsabilità del p.m.
La decisione disciplinare diviene pubblica attraversa il deposito nella segreteria del
Consiglio Forense che ha deliberato e con la notificazione allincolpato ed Al
Pubblico Ministero presso il Tribunale in cui ha sede il Consiglio dellOrdine
forense, la quale deve avvenire entro 15 giorni dal deposito del dispositivo in segreteria
(art. 50, r.d. 1578/1933).
Una norma remota che subordina il P.M. al Ministro delle Giustizia
Entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare il Pubblico Ministero deve a
sua volta trasmettere il provvedimento, esprimendo su di esso parere motivato, al Pubblico
Ministero presso la Corte dAppello, al quale unicamente spetta i diritti di proporre
limpugnazione.
La duplicazione delle competenze tra P.M. presso il Tribunale e P.M. presso la Corte di
Appello non ha oggi regione di esistere.
Si giustificava, storicamente, con la dipendenza gerarchica del P.M. dal Ministero e
perciò il P.M. inferiore doveva relazionare a quello superiore, la cui posizione di
vertice lo rendeva diretto interlocutore del Ministro.
Nel nuovo aspetto costituzionale il rapporto tra Ministro e P.M. è di natura funzionale.
La collaborazione allesercizio della funzione di vigilanza e controllo del p.m.
sullordine professionale è slegata da alcun vincolo gerarchico con il ministro e
con gli uffici di procura superiori ed è assoluta in forza della natura dellorgano:
neutro ed imparziale che agisce per sollecitare la verifica della legalità da parte
dellorgano giudicante e per la tutela degli interessi dello Stato comunità,
delle persone giuridiche, degli enti e degli incapaci.
La supervisione della procura generale della corte di appello potrebbe continuare a
permanere se vista nellottica di assicurare uniformità di indirizzi nelle
valutazioni disciplinari dei distinti consigli locali presenti nel distretto.
Ma tale funzione è assicurata dalla funzione giurisdizionale del CNF.
Pertanto, anche sotto tale profilo la competenza della procura generale appare priva di
significato e rimane come il risultato di una posizione legata ai ruoli e rapporti, nel
nuovo sistema costituzionale del tutto superati.
La funzione requirente della Procura Generale della Cassazione davanti CNF è corretta e
va mantenuta in ragione della unicità e centralità della funzione giurisdizionale e per
assicurare la necessaria simmetria con lanaloga (ma più penetrativa) funzione che
la medesima Procura svolge la Sezione disciplinare del CSM.
La conclusione con parole sante
In conclusione, ritengo che lattuale normativa sul procedimento disciplinare, per
quanto lacunosa ed in più tratti problematica, se applicata con la necessaria
consapevolezza dellimportanza del compito, può risultare efficace solo se si ha
chiara LA RESPONSABILITA, che ciascuno, nei diversi ruoli, è chiamato ad
esercitare.
La responsabilità nellaffermazione dei valori etici e deontologici della
professione è CONCETTO CHE COINVOLGE TUTTI, e questo NON IMPLICA IL PUNIRE FINE A SE
STESSO MA VUOLE FAR CAPIRE, DARE SOSTEGNO, AIUTO E CONDIVISIONE, PER INCORAGGIARE UNA
CAMBIAMENTO DI COMPORTAMENTO che serva a rafforzare nella società civile i valori di una
professione che da sempre è un pilastro nel riconoscimento e nella tutela dei diritti
della persona.
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