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accreditamento iniziative di formazione a distanza Circ. 3-C-2010: Formazione continua -
accreditamento iniziative di formazione a distanza 22/01/2010
Circ. 3-C-2010: Formazione continua - accreditamento iniziative di formazione a
distanza 22/01/2010
Cari Colleghi e Cari Amici,
I'art. 1, comma 1, lett. a) del Regolamento per la formazione professionale continua,
approvato il 13 luglio 2007, prevede che l'obbligo formativo possa essere assolto
attraverso la partecipazione effettiva ed adeguatamente documentata ad eventi formativi
"anche se eseguiti con modalità telematiche purché sia possibile iI controllo della
partecipazione."
Per evidenti esigenze di trasparenza e coordinamento il Consiglio ha ritenuto opportuno
renderVi partecipi della specifica prassi di accreditamento seguita ed applicata nella
fase istruttoria delle istanze relative ad intiziative di Formazione a Distanza (FAD), la
cui competenza si ritiene attribuita al Consiglio Nazionale, considerata
l'a-territorialità degli eventi proposti con siffatta modalità. Tanto al fine anche di
agevolare l'uniforme attribuzione dei crediti formativi agli iscritti che scelgano di
partecipare a tale tipologia di eventi formativi.
La Commissione per l'assegnazione dei crediti formativi, sulla scorta delle indicazioni
del Regolamento, da tempo conduce specifici studi sui sistemi di monitoraggio telematico,
al fine di scongiurare il pericolo che i sempre piu diffusi ed opportuni sistemi di
formazione a distanza possano consentire un adempimento dell'obbligo puramente formale e
non sostanziale.
Il monitoraggio dell'effettiva e continua partecipazione del professionista rappresenta un
requisito necessario per l'accreditamento da parte di questo Consiglio. La prassi di
accreditamento di corsi e-Iearning prevede, infatti, l'obbligo, per gli Enti promotori, di
adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di
certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto.
Secondo regole ampiamente condivise nella prassi, anche internazionale, verificate sotto
il profilo psico-pedagogico e continuamente evolute secondo il progresso tecnologico, si
prevede che l'architettura dei corsi di formazione a distanza, di cui sia richiesto
l'accreditamento, sia basata sull'interattività e debba - almeno ed allo stato attuale
dell'evoluzione tecnologica e didattica - includere appositi momenti di verifica,
consistenti nella proposizione di quesiti non complessi, casualmente variati, proposti ad
intervalli di tempo irregolari e non prevedibili.
Tale metodo di controllo è finalizzato comunque alla verifica della presenza
dell'iscritto, che intende assolvere l'obbligo formativo secondo tali modalità, non
configurandosi quale espressione di un'inammissibile verifica delle competenze.
Naturalmente tale valutazione viene condotta nel pieno rispetto della normativa
Antitrust,che permette un modesto ma necessario ambito tecnico discrezionale, del tutto
lecito ed anzi doveroso se tenuto in ambito fisiologico e pro-concorrenziale, ma che non
attribuisce al Consiglio nazionale, Ente di accreditamento ma pure direttamente attivo nel
settore, alcun potere in merito alle forme pubblicitarie ed alle pratiche commerciali
adottate dagli Enti promotori.
Inoltre al fine di tutelare la categoria dalla diffusione di pubblicità decettiva e di
garantire la certezza degli avvenuti accreditamenti di corsi FAD, sarà a breve
disponibile un elenco degli eventi formativi e-learning effettivamente accreditati dal
Consiglio nazionale forense, visionabile sul sito www.cnf.it, area Formazione.
Il Consiglio Vi invita, dunque, a riconoscere i crediti formativi nella misura prevista
dall'art.3, comma 2, del Regolamento, esclusivamente per gli eventi formativi presenti in
elenco, accreditati in quanto dotati dei sistemi di controllo sopra descritti.
Per conoscere in dettaglio i requisiti tecnico-scientifici richiesti è a Vostra
disposizione un'apposita nota ovvero è possibile contattare l'Unità operativa
all'indirizzo e-mail info@formazioneavvocatura.it .
Con viva cordialità. |
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