| 2 Maggio 2010 - Avvocati - Commissario esame
di abilitazione forense - Elezione passiva ai Consigli e degli Ordini Forensi e agli
Organi della Cassa di previdenza e di assistenza forense - Il Consiglio Nazionale Forense
rimette alla Corte costituzionale la legge - Il provvedimento:
Dichiara Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
dellart. 22 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 conv. in L. 22 gennaio 1934 n. 36
come modificato dallart. 1 bis del d.l. 21. maggio 2003 n. 113 conv. in L. 18 luglio
2003 n. 180 in quanto, rimuovendo limpedimento alla elezione passiva ai Consigli e
degli Ordini Forensi e agli Organi della Cassa di previdenza e di assistenza forense per
gli avvocati che abbiano fatto parte delle Commissioni dellesame di abilitazione
forense solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive
allincarico ricoperto per entrambe le elezioni, è in contrasto con gli artt. 2, 3 e
51 c. 1 e 3 Cost., giusto quanto sopra motivato nonché con gli artt. 52 della Carta dei
diritti fondamentali e lart. 11 C.E.D.U. Sospende Il presente procedimento in attesa
della decisione della Corte Costituzionale
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